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Questo articolo è stato pubblicato il 28 maggio 2013 alle ore 11:12.

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Obbligo di iscrizione a un Registro dei rappresentanti di interessi particolari, istituito al Cnel e liberamente accessibile sul sito web, rispetto del Codice deontologico adottato sempre dal Cnel, diritto di accesso alle sedi istituzionali e all'acquisizione dei documenti relativi ai processi decisionali in corso, accesso a una banca dai esclusiva con gli schemi dei provvedimenti normativi e regolamentari in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici. Ecco come potrebbe essere regolamentata, in futuro, l'attività delle lobbies e della rappresentanza degli interessi economici in Italia. L'intenzione del Governo di varare un disegno di legge sulla materia è stato confermato al termine del Consiglio dei ministri di venerdì scorso. Una volontà di recupero di un'idea che il precedente Esecutivo non era riuscito a realizzare al momento del varo della legge 190 del novembre scorso sul contrasto della corruzione. L'obiettivo è quello di portare in Consiglio dei ministri entro la prossima settimana un testo, dopo che venerdì (se si riuscirà) verrà varato il ddl sul finanziamento dei partiti. Quello in circolazione non necessariamente coinciderà con il testo dell'Esecutivo.

Il Cnel garante della correttezza
Nella bozza di Ddl che qui presentiamo e che può essere considerata introduttiva (una decina di articoli in tutto) viene affidato un ruolo chiave al Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro, che non solo dovrà gestire il Registro dei lobbisti e vagliare sul rispetto del Codice di comportamento che dovrà essere adottato ma dovrà anche trasmettere ogni anno al Parlamento un report sull'attività svolta dagli iscritti. Il Registro garantisce la massima trasparenza sia sull'identità di ogni singolo lobbista, il soggetto rappresentato, il destinatario della sua attività di promozione degli interessi e le risorse economiche che sostengono la sua attività. Il Cnel garantisce a tutti gli iscritti, che in quanto tali avranno diritto di accesso alle sedi istituzionali, l'utilizzo di una banca dati che contiene gli schemi dei provvedimenti normativi e regolamentari in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai diverse informazioni: il referente nell'ambito dell'istituzione di riferimento, con l'indicazione di indirizzo di posta elettronica; le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso; i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo; gli sviluppi nel tempo del provvedimento.

La rendicontazione dei lobbisti e le sanzioni
Ogni anno tutti gli iscritti dovranno rendicontare con una relazione al Cnel l'elenco dell'attività di relazioni istituzionali svolte, l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali è stata fatta attività di lobbying, l'elenco delle risorse economiche ed umane impiegate. E il Cnel, in caso di necessità, può chiedere informazioni e dati integrativi. Svolgere attività di lobbying nei confronti dei "decisori pubblici" senza essere iscritti al Registra farà scattare una sanzione pecuniaria: da 20mila a 200mila euro, mentre la violazione delle regole del Codice deontologico può portare alla censura, la sospensione o, nei casi di particolare gravità, alla cancellazione dal Registro. Il soggetto sanzionatore è sempre il Cnel mentre la giurisdizione esclusiva sulle controversie che si possono verificare è affidata al giudice amministrativo.

I doveri del decisore pubblico
Con la regolamentazione dell'attività di lobbying, il cui architrave è la massima trasparenza da garantire su ogni momento del processo decisionale, si introducono nuovi obblighi anche per i decisori pubblici che non potranno rifiutare di conoscere le proposte o le richieste, i suggerimenti dei lobbisti iscritti al Registro. Si dovrà dare pubblicità dei contatti avuti con i lobbisti, inoltre, nella relazione illustrativa e nel preambolo delle leggi o dei regolamenti, e dovrà essere sempre allegata la documentazione ricevuta. Previste anche alcune incompatibilità: non potranno svolgere attività di lobbying soggetti che godono «in ragione della loro professione o di prerogative speciali, di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, a meno che non rinuncino esplicitamente a tali prerogative». E una volta abbandonato l'incarico dovranno aspettare un anno prima di diventare lobbisti tutti i decisori pubblici, fatte salve le eccezioni che riguardano i commissari delle Authorities.

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