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Questo articolo è stato pubblicato il 30 luglio 2013 alle ore 06:40.
Il registro di contabilità prevede l'annotazione delle movimentazioni entro 30 giorni dall'effettuazione.
Altro registro è quello in cui devono essere annotate le nomine e le revoche dell'amministratore.
L'importanza di tali registri, consultabili in ogni momento, è confermata dal fatto che la mancata tenuta o aggiornamento sono causa di revoca.
Trasparenza
Particolare attenzione viene posta anche alla trasparenza della gestione. Innanzitutto ogni condominio dovrà essere dotato di un conto corrente sul quale dovranno transitare tutte le somme in entrata e in uscita. Sparisce, così, la cassa.L'amministratore potrà ancora ricevere il pagamento delle spese condominiali presso il proprio ufficio, ma non potrà utilizzare i contanti per effettuare pagamenti, dovendo obbligatoriamente depositare quanto ricevuto.
Nei supercondomìni, poi, vi dovrà essere un conto corrente per ogni condominio e uno per le parti comuni ai diversi condomìni. La mancata apertura del conto e la sua utilizzazione sono causa di revoca. Ciascun condomino, in ogni tempo, potrà richiedere copia dell'estratto conto.
I giustificativi
Anche i documenti giustificativi di spesa possono essere visionati in ogni momento. Questo diritto compete non solo ai condomini ma anche ai comodatari e ai conduttori. Questi ultimi, si ritiene, limitatamente alle spese per le quali sono tenuti al pagamento. Il diniego della consultazione dei documenti utili per l'assemblea è causa di annullabilità della deliberazione. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
L'amministratore "uscente" non potrà quindi trattenere nulla di proprietà del condominio.
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LA DURATA
Obbligo di conferma
dopo due anni di incarico
La norma prevede che l'incarico ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale periodo.
Le interpretazioni
L'interpretazione più diffusa è che alla scadenza del secondo anno occorre la nuova nomina da parte dell'assemblea, anche considerando che l'articolo 1135 n. 1 ancora parla di "conferma" dell'amministratore, lasciando così intendere che tale incombente presuppone una scadenza. Al primo anno l'amministratore, pena la nullità del rinnovo con conseguente perdita al diritto al compenso, dovrà solo specificare il compenso. Alla seconda scadenza dovrà sottoporre ai condomini la propria conferma.
L'affissione
L'amministratore ha l'obbligo di affiggere, sul luogo di accesso al condominio accessibile ai terzi, l'indicazione delle sue generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici. L'adempimento ma ha funzioni di pubblica utilità. In mancanza dell'amministratore, tale adempimento spetta alla persona che svolge funzioni analoghe. Non è specificata tale figura. Si ritiene che nei condomini fino a otto partecipanti, vi deve in ogni caso essere un "responsabile".
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L'ANAGRAFE
Nel registro i dati
sull'appartamento
Nel registro di anagrafe condominiale devono essere contenuti i dati riferiti alla sicurezza e alle singole unità immobiliari.
I contenuti
Restano, però, incertezze sul contenuto dei dati. Le prime interpretazioni ritenevano che l'amministratore dovesse acquisire le dicharazioni di conformità riferite agli impianti e ai loro rinnovi. Una successiva lettura ha invece portato a evidenziare il mero obbligo compilatorio del registro, al quale non deve essere allegata alcuna documentazione, nemmeno quella riferita agli atti di proprietà o ai contratti di locazione. Dovranno essere i condomini a denunziare all'amministratore eventuali situazioni di criticità.
Gli altri registri
Oltre al registro di anagrafe condominiale la riforma disciplina in modo differente anche il registro dei verbali, con la previsione dell'inserimento delle soloe decisioni e delle dichiarazioni dei condomini che ne hanno fatto richiesta. A questo si aggiungono, poi, il registro della contabilità e quello in cui vanno annotate nomine e revoche dell'amministratore.
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DOMANDE
Web banking
per la gestione
Posso avere accesso al conto corrente
del condominio a mezzo internet anziché chiedere all'amministratore di visionare
gli estratti conto?
La riforma appena approvata prevede che l'assemblea può autorizzare l'amministratore ad aprire un sito
internet del condominio, determinando anche il contenuto, a cui ciascun condomino munito di propria password può accedere per visionare tutti i documenti relativi alla gestione condominiale come ad esempio i verbali di assemblea, il regolamento di condominio, i pagamenti, la situazione contabile e i condomini morosi. Il conto corrente bancario non è visionabile da sito condominiale bensì da quello della banca, ma la riforma autorizza il condomino a visionare l'estratto conto e i movimenti bancari su formato cartaceo, previa richiesta all'amministratore. Per permettere ai singoli condomini di accedere al conto corrente sul sito della banca al solo scopo di visionare i documenti (cosa teoricamente possibile), bisognerebbe che le banche si organizzassero adeguando i loro software di gestione: se mai accadrà, non sarà certo presto.