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Questo articolo è stato pubblicato il 11 agosto 2013 alle ore 14:40.

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Pensione piena con il cumulo: niente oneri dalla somma dei periodi

Negli ultimi anni la previdenza è stata oggetto di numerosi interventi finalizzati al contenimento della spesa pubblica cercando di salvaguardare i diritti acquisiti e quelli dei lavoratori prossimi alla pensione.

Il decreto Salva Italia, che ha inasprito i requisiti di accesso al pensionamento, non ha subito modifiche significative: tuttavia le norme successive hanno ampliato la platea dei lavoratori salvaguardati, ai quali è stata concessa l'uscita dal mondo del lavoro con i requisiti vigenti al 31 dicembre 2011. L'Inps ha accorpato diversi istituti previdenziali (Enpals, Inpdap, Ipost) ma rendere uniforme la normativa è cosa assai più ardua.

Migrazione gratuita
L'ultimo intervento in ordine di tempo è stato previsto dalla Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) per la quale l'Inps ha emanato la circolare 120/2013. Con questa circolare è stata disposta, per i dipendenti iscritti all'ex Inpdap (Cpdel, Cpi, Cpug, Cps) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi accreditati presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti. Questa facoltà era stata preclusa dal Dl 78/2010. I lavoratori che hanno in corso un provvedimento di ricongiunzione (articoli 1 o 2 legge 29/1979) con domanda presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013, che non abbiano avuto la liquidazione della pensione, potranno recedere dall'operazione e si vedranno restituire l'onere pagato a condizione che esercitino contestualmente la facoltà di costituire la posizione assicurativa presso l'Inps. Questa possibilità dovrà essere esercitata entro il 2013.

Accanto alla ricongiunzione e alla totalizzazione è nato l'istituto del cumulo. Il cumulo prevede che i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, autonomi, coltivatori diretti), e degli iscritti alla gestione separata dell'Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, Ipost), che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una di queste gestioni, hanno facoltà di sommare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto a un autonomo trattamento pensionistico. Di fatto, il cumulo consente l'accesso alla pensione (di vecchiaia con i limiti più severi previsti dalla Riforma Monti-Fornero, di inabilità o ai superstiti) senza sostenere l'onere di una ricongiunzione né vedersi pagare una pensione ridotta per effetto della totalizzazione nazionale che comporta, di norma, un calcolo contributivo puro.

Professionisti esclusi
Particolarità di tale istituto è che non prevede la possibilità di cumulare i periodi di iscrizione presso le Casse libero professionali. Al pari della totalizzazione, i pro quota di pensione saranno calcolati dalle gestioni dove risultano accreditati i contributi e secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento, sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento. Per la determinazione del sistema di calcolo occorrerà prendere a riferimento l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative interessate dal cumulo. Dal 1° gennaio 2012 comunque la quota di pensione relativa alle anzianità contributive successive a tale data sarà sempre calcolata con le regole contributive.
L'importo sarà determinato prendendo a riferimento tutti i periodi assicurativi accreditati indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi accreditati in altre gestioni.
I lavoratori che hanno in corso una domanda di ricongiunzione, purché presentata tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013 e non abbiano già avuto la liquidazione della pensione, potranno optare per il cumulo (entro il 2013) vedendosi restituire l'onere pagato. La circolare prevede la rinuncia anche per le domande in regime di totalizzazione il cui iter amministrativo non risulti ancora concluso.

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