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Questo articolo è stato pubblicato il 21 agosto 2013 alle ore 08:28.

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La firma che il paziente mette su un foglio prestampato in cui ci sono le notizie sul tipo di intervento che deve affrontare non soddisfa l'obbligo del consenso informato.
La Cassazione con la sentenza 19220, ricorda ai medici il dovere di un rapporto personale con il paziente in procinto di andare in sala operatoria, il quale ha il diritto di avere le informazioni sui rischi dell'operazione con un linguaggio che tenga conto anche del suo grado culturale. La Suprema corte ribalta così il verdetto dei giudici di merito che avevano considerato sufficienti le indicazioni contenute in un modulo già predisposto consegnato al malato per la firma da una segretaria nella «penombra di una sala d'aspetto».

Secondo la corte d'Appello anche il fatto che il paziente fosse un avvocato portava a supporre che prima di firmare il modulo avesse vagliato tutte le conseguenze del suo gesto, «essendo pienamente edotto sull'importanza di tale sottoscrizione nell'economia del contratto di prestazione sanitaria». Ma così non era, tanto è vero che il legale, dopo un intervento con il laser agli occhi che aveva peggiorato la sua condizione, aveva iniziato una causa contro il chirurgo per responsabilità medica, vincendola però solo in Cassazione.
I giudici della terza sezione, giudicano del tutto insufficiente la firma del prestampato richiesta a ridosso dell'operazione e spiegano quali sono le caratteristiche che il consenso informato deve avere. Il consenso deve essere anzitutto personale e quindi prestato dal paziente, tranne ovviamente nei casi di incapacità di quest'ultimo; deve, poi, essere specifico ed esplicito, reale ed effettivo, non presunto. Quando possibile, inoltre, deve esssere anche attuale. In questo contesto è irrilevante, al contrario di quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte d'appello, la qualità del paziente. Quest'ultima incide, infatti, solo sulle modalità di informazione, che deve essere adeguata al livello culturale del malato.

La Cassazione sente la necessità di invitare i medici a usare un linguaggio chiaro «che tenga conto del particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche».
Con l'occasione i giudici ricordano che del consenso informato si è occupata la Corte costituzionale (sentenza 438 del 2008) perché si configura come un vero e proprio diritto fondamentale della persona, fondato sull'articoli 2, 13 e 32 della Carta.
Merita, dunque, una tutela che può essere assicurata solo dal rapporto diretto con il medico curante. E il medico ha l'onere di provare di aver assolto bene il suo ruolo dando informazioni dettagliate e comprensibili.

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