Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 23 agosto 2013 alle ore 06:44.

My24


Riduzione della pausa obbligatoria tra un contratto a termine e l'altro; possibilità di prorogare il contratto senza causale a tempo determinato; limite di 400 giornate di effettivo lavoro in tre anni per l'impiego a chiamata; obbligo di convalida delle dimissioni per collaboratori e associati in partecipazione.
Sono alcune delle novità introdotte dalla legge 99/13 pubblicata ieri in «Gazzetta ufficiale» e in vigore da oggi. In realtà, queste, come diverse altre misure, sono effettive già dal 28 giugno scorso, data di entrata in vigore del decreto legge 76/2013, il provvedimento messo a punto dal Governo con l'obiettivo di promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile.
A poco più di tredici mesi di distanza, si è intervenuti su più punti della normativa già ampiamente modificata dalla riforma del mercato del lavoro (legge 92/12) dell'anno scorso «in una prospettiva di crescita». Dato che la crescita tarda a manifestarsi, vengono introdotti incentivi e diversi correttivi al quadro normativo definito dalla legge Fornero senza però stravolgerlo nella sua impostazione generale, che privilegia gli impieghi stabili a quelli temporanei.
Tuttavia, le modifiche al contratto a tempo determinato vanno nella direzione auspicata dalle imprese, tanto più che ulteriori spazi di flessibilità, come l'ampliamento dell'utilizzo del contratto acausale, sono delegati alla contrattazione tra parti sociali. È stata fatta maggior chiarezza per l'utilizzo del lavoro accessorio, che già dal 28 giugno non è più quello «meramente occasionale» ma quello che viene retribuito con i voucher senza superare il tetto di 5mila euro annui, mentre l'apprendistato per il diploma professionale, una volta completato, ora può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante . Non mancano, però, nuovi vincoli, come l'obbligo di contratto scritto e dettagliato per i cocopro, e la convalida delle dimissioni per collaboratori e associati in partecipazione.
Ci sono anche misure che entrano in vigore oggi perché aggiunte durante la conversione in legge. Una delle più rilevanti è la sanatoria per i contratti di associazione in partecipazione: entro il 30 settembre i datori di lavoro si possono mettere in regole assumendo gli addetti a tempo indeterminato (anche come apprendisti) e versando un'una tantum del 5% a copertura dei contributi pregressi.
Altra novità è la procedura di distacco agevolato dei lavoratori dipendenti di imprese unite da un contratto di rete e la possibilità di utilizzare i collaboratori a progetto nei call center outbound anche per le attività di servizi oltre che la vendita di beni, nonché l'esclusione dal tetto di 400 giorni lavorati in 3 anni (introdotto dal Dl) degli addetti "a chiamata" nel turismo, nello spettacolo e nei pubblici esercizi. Sul fronte dell'apprendistato professionalizzante, è stata estesa a tutte le aziende (non più solo alle Pmi) la validità delle linee guida da adottare entro il 30 settembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
1
TEMPO DETERMINATO
Periodi di sospensione tra successivi contratti fissati in 60 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e in 90 per quelli di durata superiore. Contratto acausale per la durata massima di 12 mesi, non prorogabile e con possibilità di deroga tramite accordi collettivi a livello interconfederale
Periodi di sospensione di 10 giorni fra i contratti fino a 6 mesi e di 20 per quelli di durata superiore ai 6 mesi. Contratto acausale stipulato anche nei casi previsti dai contratti collettivi di livello aziendale e prorogabile, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi
2
INTERMITTENTE
Nessun limite temporale all'utilizzo del contratto a chiamata. Termine del 13 luglio 2013 per la cessazione degli effetti degli accordi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della riforma Fornero (legge 92/12) che non siano compatibili con le modifiche introdotte dalla stessa legge
Limite di 400 giornate annue di lavoro in 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato cui l'intermittente diventa a tempo pieno e indeterminato con esclusione del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Termine del 13 luglio 2013 prorogato all'1 gennaio 2014
3
CO.CO.PRO.
Contratti a progetto non stipulabili per lo svolgimento di compiti «meramente esecutivi o ripetitivi», con l'effetto di restringere notevolmente l'ambito di applicazione della disciplina. Forma scritta dell'accordo ed elencazione degli elementi contrattuali obbligatori richiesta solo a fini probatori

Shopping24

Dai nostri archivi