Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 04 ottobre 2013 alle ore 16:01.

Il principio generale è: la competenza a valutare la richiesta di asilo è del primo Stato in cui il migrante ha messo piede in maniera illegale, per via terrestre. marittima o aerea. Ma il regolamento di Dublino II sulla gestione di queste situazioni prevede anche che ciascuno Stato membro possa esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se ciò non gli compete «in base ai criteri stabiliti da questo regolamento» (articolo 3, comma 2). Se decide di fare il passo, automaticamente «assume gli obblighi connessi a tale competenza». Il problema sta tutto in quel verbo: "potere". E non: "dovere". Nel diritto internazionale la questione non è di poco conto.
Il regolamento finito nel mirino del ministro Alfano
Adottato dal consiglio dell'Ue per sostituire la convenzione di Dublino del 1990, il regolamento finito nel mirino del ministro (regolamento Ce 343 del 18 febbraio 2003) è oggi applicato da tutti i Stati membri dell'Unione europea, compresa Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein. Stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano non ha dubbi: l'Italia deve sostenere in Europa il cambiamento del regolamento di Dublino. «Dovremo spiegare che le regole di Dublino, che affidano tutto il carico della gestione al paese di arrivo dei migranti, sono un approccio del tutto burocratico e va urgentemente superato», sottolinea.
Più criteri per definire la competenza sulla concessione dell'asilo
L'obiettivo del regolamento del febbraio 2013 è stato quello di «consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente». Ed evitare che i richiedenti asilo fossero rimpallati da un paese all'altro. Non solo: il regolamento è stato adottato dal Consiglio europeo anche per prevenire l'abuso del sistema con la presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona. La regola generale è: un solo Stato membro è competente a esaminare la domanda di asilo. Lo Stato membro competente per la domanda di asilo deve prendersi carico del richiedente e trattare la domanda. Il problema è: quali sono i criteri per individuare lo Stato membro competente? Sono più di uno.
L'accesso illegale: la competenza è dello Stato di approdo
Ma quello che interessa più l'Italia è quello che disciplina l'accesso illegale nel nostro Paese di immigrati provenienti dalle coste settentrionali dell'Africa, soprattutto Libia e Tunisia. Se infatti il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest'ultimo è competente per l'esame della sua domanda di asilo (articolo 10). La responsabilità dello Stato cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera. Quando il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare la domanda d'asilo, questo Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo. Se il richiedente asilo ha soggiornato per un periodo di almeno 5 mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l'ultima volta è competente per l'esame della domanda d'asilo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA