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Questo articolo è stato pubblicato il 18 novembre 2013 alle ore 06:45.

in via monitoria.
Cassazione, sentenza 9181 del 16 aprile 2013
04|SPESE STRAORDINARIE IN CASO DI VENDITA
Deve sostenere le spese straordinarie chi
è proprietario nel momento
in cui queste sono approvate dall'assemblea e non quando, in precedenza, sono diventate necessarie. Pertanto,
se queste spese sono state deliberate prima di stipulare il contratto di vendita,
ne risponde il venditore,
a nulla rilevando che le opere siano state in tutto o in parte eseguite successivamente.
Cassazione, sentenza 10235 del 2 maggio 2013
05|SE LA SOLVIBILITÀ
DEI CONDOMINI È INCERTA
La mancata riscossione
degli oneri condominiali
dai condomini morosi
da parte dell'amministratore non configura in sé un atto
di «mala gestio»
se l'amministratore prova l'avvenuta notificazione,
agli stessi condomini degli atti di precetto. Il fatto che poi non sia stata intrapresa
una procedura esecutiva vera e propria si può giustificare sulla base della non sicura solvibilità dei condomini.
Cassazione, ordinanza 20100 del 2 Settembre 2013
06|LE SPESE RIMBORSABILI AL COMPROPRIETARIO
Se gli altri comunisti
non provvedono
il comproprietario ha diritto
al rimborso esclusivamente delle spese per la conservazione del bene comune e non anche di quelle relative al godimento;
tra queste ultime sono incluse le spese per il combustibile per l'impianto di riscaldamento e quelle
per le piccole manutenzioni dello stesso impianto.
Cassazione, sentenza 21392 del 18 settembre 2013
07|SPESE NON PERTINENTI
La delibera condominiale
con la quale si addebitano
ai condomini spese
non pertinenti è nulla e quindi è sottratta all'osservanza
del termine di impugnazione previsto dall'articolo 1137
del Codice civile.
Cassazione, sentenza 22634 del 3 ottobre 2013
08|L'APPROVAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI
L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari
di quello di revisione
delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che
il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata indicata dall'articolo 1136, comma 2, del Codice civile.
Cassazione, sentenza 21950 del 25 settembre 2013
09|LA MODIFICA DEI CRITERI LEGALI DI RIPARTO
L'approvazione
a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta alcun inconveniente
per i condomini, in quanto, nel caso di errori
nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali
si sentono danneggiati possono chiedere la revisione in base all'articolo 68
delle disposizioni
di attuazione del Codice civile. Con questa decisione, la Cassazione ha ribaltato
la sentenza con la quale
la Corte d'appello aveva dichiarato, invece, la nullità di una delibera condominiale nella parte in cui aveva modificato le quote millesimali già attribuite, come risultanti dalle tabelle allegate al regolamento condominiale perché
la delibera era intervenuta sui criteri legali/convenzionali relativi alla ripartizione
delle spese, sulla base
del voto reso dall'assemblea
a maggioranza e non all'unanimità dei condomini.
Cassazione, sentenza 11387 del 13 maggio 2013
10|LA DEROGA AI VALORI MILLESIMALI
È valida la disposizione del regolamento condominiale,
di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali
tra i condomini, dato che
il diverso e legale criterio
di ripartizione di queste spese in misura proporzionale
al valore della proprietà di ciascun condomino (articolo 1123 del Codice civile)
è liberamente derogabile
per convenzione (quale appunto il regolamento contrattuale di condominio).
Cassazione, sentenza 22824 del 7 ottobre 2013

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