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Questo articolo è stato pubblicato il 02 dicembre 2013 alle ore 06:47.

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PAGINA A CURA DI
Stefano Rossi
È affidata alle indicazioni dell'Inail e della giurisprudenza la disciplina che si applica in caso di infortunio in itinere, l'incidente subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se ha più rapporti in corso. Una materia, questa, su cui incidono notevolmente le particolarità del singolo caso.
Con la circolare 52 del 23 ottobre 2013, l'Inail ha fatto il punto dell'infortunio in itinere avvenuto al lavoratore sia durante la missione o la trasferta, sia nella stanza di albergo o durante il tragitto dall'hotel al luogo di lavoro. L'Istituto risponde a numerosi quesiti sulla qualificazione come infortuni in itinere o in attualità di lavoro, di eventi lesivi che hanno coinvolto lavoratori in missione o in trasferta, con riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, e durante il tragitto dall'albergo del luogo in cui la missione o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.
Sono sorti dubbi, inoltre, anche sull'indennizzabilità degli infortuni avvenuti all'interno della stanza d'albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
La definizione
Prima di rispondere ai quesiti, l'Inail coglie l'occasione per definire il concetto di infortunio in itinere, seguendo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità (si veda l'altro articolo in pagina).
L'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende:
- gli infortuni avvenuti alle persone assicurate nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- gli infortuni avvenuti nel percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- se non è presente un servizio di mensa aziendale, gli incidenti avvenuti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Interruzioni e deviazioni
L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. In definitiva, gli elementi che dovranno essere presi in considerazione dal giudice, per verificare la sussistenza della copertura assicurativa, saranno la normalità del percorso; la mancanza di un servizio mensa interno o convenzionato (nella particolare ipotesi di infortunio avvenuto in pausa pranzo); la necessità di eventuali soste o deviazioni; la necessità di usare il mezzo privato.

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