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Questo articolo è stato pubblicato il 02 dicembre 2013 alle ore 06:47.

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Dalla casa delle vacanze
Un dipendente si reca al lavoro dalla sua casa delle vacanze, distante oltre 100 chilometri dal luogo di lavoro. Durante il tragitto, subisce un incidente riportando gravi lesioni
In questa ipotesi, l'indennizzo potrebbe essere escluso, perché, se il lavoratore ha fissato la sua residenza in un luogo diverso da quello lavorativo, il percorso è considerato normale se la distanza tra i due luoghi è ragionevole, tenuto conto delle esigenze familiari del lavoratore. Se la distanza supera invece una certa soglia, l'eventuale infortunio non dà diritto all'indennizzo
La deviazione
Un lavoratore è coinvolto in un incidente stradale su un itinerario diverso rispetto al tragitto che avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove abitualmente presta la sua attività lavorativa
La giurisprudenza ha precisato che l'incidente stradale di cui rimane vittima il lavoratore non può considerarsi infortunio in itinere se non è avvenuto nell'itinerario che il dipendente avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove presta l'attività lavorativa (l'itinerario più breve e diretto). Se il dipendente compie una deviazione ingiustificata dal percorso che avrebbe dovuto compiere, non gli è dovuto alcun indennizzo. La deviazione è giustificata solo da particolari condizioni di viabilità (traffico, lavori in corso)
L'interruzione del viaggio
Un lavoratore si ferma, durante il normale tragitto per raggiungere il posto di lavoro, per accompagnare il figlio a scuola. Nel rientrare nella propria auto, parcheggiata in sosta vietata, viene investito da un'altra automobile
L'Inail potrebbe negare l'infortunio in itinere poiché, come precisa la giurisprudenza, una breve sosta compiuta dal lavoratore nel percorso da casa al lavoro che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi di «interruzione» per l'esclusione dell'indennizzabilità. Sono tutelate le deviazioni e le interruzioni «necessitate», dovute a: forza maggiore (malore, viabilità interrotta), esigenze essenziali e improrogabili (maltempo), adempimento di obblighi penalmente rilevanti (soccorso)
L'uso del mezzo privato
Un lavoratore, mentre rientra a casa dal lavoro a bordo del suo motociclo, subisce un grave incidente. Abita nel centro della città e il luogo di lavoro è ben servito dai mezzi pubblici
Sia l'Inail, sia la giurisprudenza negano l'indennizzo, perché l'uso del mezzo privato rispetto a quello dei mezzi pubblici non si rivela necessario. L'uso del mezzo privato si considera «necessitato» se: non esistono mezzi pubblici di trasporto che collegano la casa con il luogo di lavoro, non c'è coincidenza tra l'orario dei mezzi pubblici e quello del lavoro (l'orario del treno è incompatibile). Il risparmio di tempo, usando il mezzo privato, deve essere pari o superiore a un'ora per ogni tragitto, deve essere regolare e riscontrabile
Il carpooling
Cinque lavoratori decidono di usare la stessa autovettura per recarsi al lavoro. Tuttavia, durante il percorso che conduce all'abitazione di uno dei cinque, l'auto è coinvolta in un incidente stradale
In questa ipotesi, si potrebbe configurare un infortunio in itinere, poiché, se più lavoratori utilizzano un unico mezzo di trasporto privato per necessità, la tutela si estende, oltre che al conducente, anche ai trasportati. In questo caso, inoltre, sono giustificate e tutelate dalla copertura assicurativa anche le deviazioni per andare a prendere i colleghi
L'opzione della bicicletta
In assenza di mezzi pubblici, un dipendente usa la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro. Dopo aver percorso la pista ciclabile, percorre un tratto su strada non protetta e, dopo aver parcheggiato la bici, è investito da un'auto
Per l'Inail (nota 8476/2011) il lavoratore potrà essere indennizzato se l'evento lesivo si verifica su pista ciclabile o zona interdetta al traffico, mentre se l'infortunio avviene su strada aperta al traffico, l'indennizzo è escluso poiché il dipendente si espone a un rischio maggiore in base a una libera scelta. Nel caso di percorso misto (su pista ciclabile e su strada) l'infortunio che avviene sul tratto di strada aperta ai veicoli è indennizzabile solo se ci sono condizioni che rendono necessario l'uso della bicicletta
La pausa pranzo
Un lavoratore celiaco va a casa con il proprio mezzo di trasporto per la pausa pranzo, anche in presenza di un servizio mensa all'interno dell'azienda. Nel tragitto lavoro-casa subisce un incidente stradale
L'Inail potrà risarcire il lavoratore poiché, per l'ammissibilità a tutela, bisogna valutare la presenza o meno di una mensa aziendale, i motivi di salute certificati che determinano la necessità di consumare eventualmente il pasto a casa, l'uso o meno dei buoni pasto. Secondo la Cassazione, se c'è necessità di recarsi a casa o presso un pubblico esercizio, non è rischio elettivo (tale da escludere l'indennizzo) l'uso del mezzo privato, quando la distanza non è coperta da un servizio di trasporto pubblico che assicuri il viaggio in tempi ragionevoli

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