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Questo articolo è stato pubblicato il 03 dicembre 2013 alle ore 06:45.

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Intreccio di aliquote per gli acconti Ires e Irap delle società di capitali. Per la scadenza del 10 dicembre 2013, gli enti creditizi e finanziari e le assicurazioni calcolano l'anticipo al 130%, mentre gli altri contribuenti versano il 102,5 per cento. Nel 2014, invece, acconti unificati per tutti al 101,5 per cento. Con la pubblicazione del decreto legge 133/2013 e la diffusione del Dm 30 novembre 2013 («Attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni»), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 282 del 2 dicembre 2013) si delinea così il quadro definitivo dei versamenti da parte delle imprese, mentre per gli acconti Irpef, scaduti ieri, si apre da oggi la stagione del ravvedimento.
Intreccio di norme
Gli acconti Ires e Irap dovuti dalle società di capitali per il 2013 e il 2014 sono regolati da diverse disposizioni, sia legislative che regolamentari, che si intrecciano tra loro finendo per generare un panorama di aliquote estremamente complicato. L'articolo 11, comma 20 del decreto legge 76/2013 ha disposto un aumento generalizzato al 101% della misura degli acconti dei soggetti Ires per il solo periodo in corso al 31 dicembre 2013. Il comma 20-bis del medesimo articolo 11 – introdotto con il decreto Imu n. 133 del 30 novembre 2013 – prevede una deroga a tale misura per gli enti creditizi e finanziari, la Banca d'Italia e le società di assicurazione, i quali devono conteggiare gli acconti (sempre solo per il periodo di imposta 2013) in misura pari al 128,5 per cento. Interviene sulla materia anche l'articolo 15, comma 4 del decreto legge 102/2013 (norma pure questa modificata dal Dl 133/2013) che consente al ministero dell'Economia, con decreto da emanare entro il 2 dicembre 2013, di aumentare gli acconti Ires e Irap dovuti per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, al fine di garantire il raggiungimento di obiettivi di gettito. In forza di quest'ultima norma, il ministero ha infine emanato il decreto del 30 novembre 2013 con il quale l'acconto Ires e Irap delle società di capitali viene ulteriormente maggiorato per il biennio 2013-2014 di 1,5 punti percentuali.
Doppia misura
Questo insieme di norme comporta di fatto una doppia aliquota di acconto da applicare da parte dei soggetti Ires per il periodo di imposta 2013: 130% per banche e assicurazioni e 102,5% per le altre imprese. Per il 2014, venendo meno la maggiorazione del decreto legge 76/2013, gli acconti Ires e Irap saranno invece unificati al 101,5%, per poi tornare, in assenza di ulteriori modifiche, al 100% a partire dal 2015. Il maxi acconto per il settore finanziario e assicurativo si unisce a un'addizionale Ires di 8,5 punti percentuali (aliquota totale 36%) che colpisce il reddito imponibile di questi soggetti dichiarato 2013, al netto dell'importo delle variazioni in aumento di cui all'articolo 106, comma 3 del Tuir (svalutazioni e perdite su crediti deducibili in più esercizi). I soggetti interessati da questa duplice maxi maggiorazione (acconto 2013 al 130% e Ires 2013 al 36%), oltre alle società esercenti attività assicurativa, sono gli enti creditizi e finanziari di cui al Dlgs 87/92 e dunque, secondo quanto previsto dall'articolo 1 di questa norma, le banche, i soggetti indicati nei titoli V (intermediari finanziari), V-bis (istituti di moneta elettronica) e V-ter (istituti di pagamento) del testo unico bancario (Dlgs 385/93), nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

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