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Questo articolo è stato pubblicato il 06 dicembre 2013 alle ore 06:45.

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FIRENZE
Introdurre un'esimente che blocchi gli effetti penali e favorisca le procedure di voluntary disclosure tanto per i casi di omessa dichiarazione quanto per quelli di dichiarazione infedele. Un'esimente che scatti solo per quelle somme illegalmente esportate all'estero e coperte da un procedimento di rientro che farebbero scattare l'azione delle Procure.
L'emersione "pilotata", peraltro, darà luogo a un vero a proprio accertamento da parte degli uffici dell'agenzia delle Entrate, sia pure innescato dall'autodenuncia del contribuente. Per questo sarà necessario che nella domanda di ammissione alla voluntary disclosure siano indicate analiticamente anno per anno le tipologie di redditi sottratti a tassazione (dividendi, rendite di immobili, eccetera) per i quali l'agenzia delle Entrate possa ricostruire le aliquote da applicare distintamente. Le ipotesi e i casi di determinazione forfetaria delle imposte sono da considerare infatti assolutamente residuali e da applicare solo a quelle situazioni per le quali l'anzianità della formazione o dell'origine del capitale estero non consenta un approccio analitico.
Dal punto di vista temporale, poi, sarà possibile nella valutazione dell'amministrazione finanziaria tornare indietro fino a quando consentito dai normali parametri degli accertamenti, per cui - considerando il raddoppio dei termini connesso alle presunzioni derivanti dall'ingiustificata detenzione di capitali oltreconfine - non oltre il 2003 per l'omessa dichiarazione e il 2005 per l'infedele dichiarazione. Tali limiti valgono fino al 31 dicembre 2013, dopo di che la finestra temporale si sposterà, rispettivamente, al 2004 e al 2006. Questo significa che non sarà oggetto di tassazione e/o di penalizzazione il capitale estero formatosi anteriormente a queste date, a patto che il contribuente in voluntary disclosure sia in grado di fornire al Fisco una prova inequivocabile al riguardo. In queste circostanze imposte, interessi e sanzioni (tagliate) da versare all'Erario riguarderanno solo i frutti (ad esempio interessi e dividendi) prodotti dal deposito iniziale.
Sono queste alcune delle linee guida che l'amministrazione finanziaria sta mettendo a punto sul rientro dei capitali e che dovranno essere a breve recepite da un provvedimento legislativo (soprattutto quelle di carattere penale) e da una successiva circolare operativa. Se ne è discusso ieri in un incontro di studio, intitolato «Il paradiso (fiscale) può attendere», promosso dall'Università degli studi di Firenze, dalla Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli avvocati del capoluogo toscano. Incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, Roberto Cordeiro Guerra, ordinario di diritto tributario a Firenze, il capo team Firenze dell'Ucifi (l'Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali), Francesco Figlini e l'avvocato e notaio di Lugano Paolo Bernasconi.

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