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Questo articolo è stato pubblicato il 15 gennaio 2014 alle ore 17:31.
L'ultima modifica è del 16 gennaio 2014 alle ore 12:25.

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Nessuna sanzione se il versamento dell'addizionale Tares in scadenza il 24 gennaio è insufficiente o non viene effettuato per il mancato invio del bollettino del saldo Tares 2013 e del modello F24 relativo ai servizi indivisibili. La conferma è giunta dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta nel corso del question time in Commissione Finanze alla Camera. Non solo. Baretta rispondendo ala stessa interrogazione proposta da Fragomeli e Causi (Pd) ha chiarito che sono gli stessi enti locali che fissano l'importo minimo per gli accertamenti della cosiddetta mini-Imu.

Super-Tares senza sanzioni
L'insufficiente versamento dell'addizionale Tares, dunque, non sarà sanzionato, ha spiegato Baretta, nel caso in cui - come prevede il Dl di fine agosto sulla cancellazione del primo acconto Imu 2013 - il Comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle norme regolamentari e tariffarie. È il caso ad esempio di 250mila romani che, stando almeno alle indicazioni fornite dal call center del Comune, sono ancora in attesa del bollettino Tares e del relativo F24 e che, stando sempre alle indicazioni del service del Campidoglio sarebbero in partenza per il 16 mattina. Oltre al riferimento al recente decreto di agosto sulla cancellazione dell'acconto Imu 2013, a rafforzare la possibilità che il contribuente non sia sanzionato per colpe dell'amministrazione stessa, Baretta nella sua risposta ha rispolverato anche lo Statuto del contribuente secondo cui non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente se questo si sia «conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanzairia, ancorché sucessivamente modficate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa».

Il bollettino arrivato in ritardo
Anche se la risposta non affronta questo caso, è presumibile ritenere che lo stop alle sanzuioni riguardi anche la ritardata ricezione del bollettino immediatamente a ridosso oppure oltre la scadenza di versamento. Del resto, bisogna pensare che il bollettino arriva per posta ordinaria, quindi è difficilmente provabile la data di avvenuta ricezione da parte del contribuente. Un'interpretazione di buon senso dovrebbe portare a escludere penalità dovute a eventuali ritardi. Del resto, la risposta fornita dal Mef al question time cita l'articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente (legge 2012/2000) in basev al quale ««non ono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa».

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