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Questo articolo è stato pubblicato il 16 gennaio 2014 alle ore 20:37.
L'ultima modifica è del 16 gennaio 2014 alle ore 21:07.

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BRUXELLES - Dopo la flessibilità sugli aiuti di Stato alle banche inaugurata allo scoppio della crisi finanziaria e ora in fase di morbida restrizione, passo dopo passo l'Antitrust europeo allenta le maglie per le imprese pur con estrema cautela per mantenere l'integrità del mercato interno e garantire effettive condizioni di concorrenza. Dal primo luglio prossimo gli aiuti pubblici fino a 15 milioni di euro alle imprese ‘midcap', cioè fino a 499 addetti, e alle piccole e medie imprese innovative (fino a 1500 addetti e con costi per ricerca e sviluppo pari al 10% del totale del costi operativi) non dovranno più passare dal vaglio di Bruxelles. La differenza rispetto alle regole attuali è enorme: oggi il limite è un milione e mezzo di euro all'anno.

È una delle più importanti novità delle nuove regole per sostenere l'accesso ai finanziamenti delle imprese sostenendole nella fase più critica, quella di avvio del loro sviluppo quando c'è il potenziale di crescita ma non ci sono capitali disponibili. E' quella che viene chiamata la "valle della morte" delle imprese, situazione che la crisi finanziaria e la recessione hanno seriamente aggravato e che non è destinata a migliorare rapidamente. Le piccole e medie imprese dipendono dal credito bancario, ma le banche hanno i rubinetti chiusi o le aprono con il contagocce. Soprattutto quest'anno con la prospettiva degli esami sullo stato di salute dei bilanci e gli stress test della Bce. Si tratta di un classico caso di "fallimento del mercato" che richiede, appunto, l'intervento pubblico.

Tre gli elementi dei nuovi orientamenti dell'Antitrust: l'estensione della latitudine degli aiuti che interessano le pmi, quelle a media capitalizzazione e quelle a media capitalizzazione particolarmente innovative; un ventaglio più largo degli strumenti finanziari ammessi; la partecipazione obbligatoria degli investitori privati in funzione del grado di sviluppo e del livello di rischio dell'impresa.

Le regole in vigore attualmente sono state definite nel 2006 e ora risultano "troppo restrittive", ha indicato il commissario all'Antritrust Joaquin Almunia. Da allora i mercati sono radicalmente cambiati. I nuovi orientamenti sulla "finanza di rischio" fanno parte dell'aggiornamento delle regole generali per l'esenzione in blocco dalle notifiche degli aiuti di Stato alla Commissione europea ancora sotto consultazione. Queste riguardano gli aiuti al rischio di capitale alle pmi fino a 250 addetti nella fase iniziale, alle piccole imprese nella fase di espansione e alle medie che si trovano nelle aree assistite secondo gli schemi della politica regionale. Oltre tali limiti gli Stati devono notificare tutti gli aiuti a Bruxelles.

Dal primo luglio saranno interessate alla flessibilità comunitaria molte più imprese indipendentemente dal luogo dove sono stabilite e non solo le start-up o quelle in fase di espansione. Oltre al ‘tetto' decuplicato (15 milioni invece di 1,5 a impresa) per non passare al vaglio di Bruxelles, l'Antitrust prevede che possa essere sfondato senza limiti nel caso in cui l'intervento pubblico risulti giustificato. Facciamo un esempio. Un'impresa che ha bisogno di 10 milioni anticipati per un investimento per sviluppare un prodotto innovativo secondo le vecchie regole avrebbe dovuto aspettare 7 anni per ottenerlo (1,5 milioni all'anno moltiplicato 7) o 4 anni secondo le regole generali di esenzione (2,5 milioni moltiplicato 4). Con le nuove regole potrà ricevere 10 milioni immediatamente e poi altri 5 milioni successivamente in modo da attrarre capitale privato.

Il nuovo regime ammette operazioni come l'acquisto di azioni dagli azionisti esistenti se combinato con iniezioni di capitale fresco. Saranno però esclusi i "buy-out" per il controllo della società perché si tratta di operazioni che non hanno nulla a che vedere con l'incapacità del mercato a raggiungere obiettivi di sviluppo imprenditoriale. Ampio il ventaglio di strumenti finanziari ammessi per canalizzare l'aiuto: azioni, prestiti, garanzie, strumenti ibridi. Intermediari finanziari e fondi potranno proporre alle imprese l'ammontare e la forma di finanziamento adatto al loro stadio di sviluppo e al settore di appartenenza.

Secondo le regole in vigore, è richiesto un minimo del 50% di partecipazione al finanziamento da parte privata nelle aree non assistite e del 30% in quelle assistite. Tale distinzione viene abolita e non c'è più un tetto mentre la partecipazione del capitale privato sarà valutata in funzione del rischio effettivo. Per gli investimenti in una pmi nella fase che precede la prima vendita commerciale, la quota di partecipazione privata richieste deve essere minimo del 10%, per tenere conto della riluttanza degli investitori privati ad assumere il rischio. Man mano che l'obiettivo dell'impresa si stabilizza, la quota di partecipazione aumenta. In sostanza lo Stato può fornire fino al 90% dell'investimento necessario nella fase di avvio o fino al 60% se entro 7 anni dalla prima vendita. Infine si prevedono flessibilità sugli incentivi fiscali a persone naturali, ‘business angels' (così rari in Europa e in Italia).

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