Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 30 gennaio 2014 alle ore 13:56.

3. Mancato esercizio del potere di rinvio presidenziale
Il presidente della repubblica, recita l'articolo 74 della costituzione, prima di promulgare un progetto approvato dalle due camere, può rinviarlo al mittente, chiedendo una nuova deliberazione. Il rinvio presidenziale costituisce una funzione di controllo preventivo, posto a garanzia della complessiva coerenza del sistema costituzionale. Spiccano, con evidenza, alcuni mancati e doverosi interventi di rinvio presidenziale, connessi a norme viziate da incostituzionalità manifesta. Possono, in particolare, evidenziarsi sia con riferimento alla legge n. 124 Del 2008 (c.D. «Lodo alfano»), sia con riguardo alla legge n. 51 Del 2010 (c.D. «Legittimo impedimento»). Nel primo caso, le violazioni di carattere costituzionale commesse ad opera della presidenza della repubblica sono risultate duplici, stante sia l'autorizzazione alla presentazione alle camere del disegno di legge governativo, sia la sua relativa promulgazione; norma, questa, dichiarata integralmente incostituzionale dalla consulta con sentenza n. 262 Del 2009. Nel secondo caso, la legge promulgata é stata dichiarata parzialmente illegittima dalla corte costituzionale, con sentenza n. 23 Del 2011 ed integralmente abrogata con referendum popolare del giugno 2011.

4. Seconda elezione del presidente della Repubblica
Ai sensi dell'articolo 85, primo comma, della costituzione 'il presidente della repubblica é eletto per sette anni». é, Dunque, evidente che il testo costituzionale non contempla la possibilità dello svolgimento del doppio mandato da parte del capo dello stato. A tal riguardo, il presidente ciampi ebbe a dichiarare che: 'il rinnovo di un mandato lungo, quale é quello settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro statò. In definitiva, anche in occasione della sua rielezione, il presidente della repubblica - accettando il nuovo e doppio incarico - ha violato la forma e la sostanza del testo costituzionale, connesso ai suoi principi fondamentali.

5. Improprio esercizio del potere di grazia
L'articolo 87 della costituzione assegna al presidente della repubblica la possibilità di concedere la grazia e di commutare le pene. La corte costituzionale ha sancito, a tal riguardo, con sentenza n. 200 Del 2006, che tale istituto trova supporto costituzionale esclusivamente al fine di «mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie». Viceversa, in data 21 dicembre 2012, il capo dello stato ha firmato il decreto con cui é stata concessa al direttore del quotidiano 'il giornalé, dott. Sallusti, la commutazione della pena detentiva ancora da espiare nella corrispondente pena pecuniaria. A sostegno di tale provvedimento presidenziale, il quirinale ha «valutato che la volontà politica bipartisan espressa in disegni di legge e sostenuta dal governo, non si é ancora tradotta in norme legislative».

Shopping24

Dai nostri archivi