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Questo articolo è stato pubblicato il 30 gennaio 2014 alle ore 13:56.

Analogamente, il presidente della repubblica, in data 5 aprile 2013 ha concesso la grazia al colonnello Joseph l. Romano, in relazione alla condanna alla pena della reclusione e alle pene accessorie inflitta con sentenza della corte d'appello di milano del 15 dicembre 2010. La presidenza della repubblica ha reso noto che, nel caso concreto, «l'esercizio del potere di clemenza ha così ovviato a una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo delle relazioni bilaterali con un paese amico».
Con nota del 13 agosto 2013, inoltre, il presidente della Repubblica ha impropriamente indicato le modalità dell'esercizio del potere di grazia, con riferimento alla condanna definitiva del dottor Berlusconi, a seguito di sentenza penale irrevocabile relativa a gravissimi reati. Dunque, anche con riguardo agli istituti di clemenza, il potere nelle mani del capo dello stato ha subito una palese distorsione, ai fini risolutivi di controversie relative alla politica estera ed interna del paese.

6. Rapporto con la magistratura: processo Stato - mafia.
Anche nell'ambito dei rapporti con l'ordine giudiziario i comportamenti commissivi del presidente della repubblica si sono contraddistinti per manifeste violazioni di principi fondamentali della nostra carta costituzionale, con riferimento all'autonomia e all'indipendenza della magistratura da ogni altro potere statuale. La presidenza della repubblica, attraverso il suo segretario generale, in data 4 aprile 2012, ha inviato al procuratore generale presso la corte di cassazione una lettera nella quale si chiedevano chiarimenti sulla configurabilità penale della condotta di taluni esponenti politici coinvolti nell'indagine concernente la trattativa stato-mafia e, addirittura, segnalando l'opportunità di raggiungere una visione giuridicamente univoca tra le procure di palermo, firenze e caltanissetta. Inoltre, il presidente della repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla corte costituzionale nei confronti della procura della repubblica di palermo, in merito ad alcune intercettazioni telefoniche indirette riguardanti lo stesso capo dello stato. Tale iniziativa presidenziale, fortemente stigmatizzata anche da un presidente emerito della corte costituzionale, ha mostrato un grave atteggiamento intimidatorio nei confronti della magistratura, oltretutto nell'ambito di un delicatissimo procedimento penale concernente la presunta trattativa tra le istituzioni statali e la criminalità organizzata. Sempre con riferimento al suddetto procedimento penale, il presidente della repubblica ha inviato al presidente della corte di assise di palermo una missiva, al fine di sottrarsi alla prova testimoniale. In particolare egli ha auspicato che la corte potesse valutare «nel corso del dibattimento a norma dell'art. 495, Comma 4, c.P.P. Il reale contributo che le mie dichiarazioni, sulle circostanze in relazione alle quali é stata ammessa la testimonianza, potrebbero effettivamente arrecare all'accertamento processuale in corsò.

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