Voto di scambio: che cosa cambia, che cosa rimane
Al momento del varo in terza lettura alla Camera delle nuove norme sul voto di scambio politico-mafioso, vediamo da vicino di cosa si tratta e quali sono le novità
di Vittorio Nuti
1. Voto di scambio /Terza lettura dopo un anno di «navetta»
Forza Italia soddisfatta per il sostanziale passo indietro su pena massima e «disponibilità», considerata una «risposta seria, efficace, ed in linea con il dettato costituzionale, per contrastare la mafia che pretende di inquinare il voto». Il Pd che sottolinea in passo in avanti per dare «uno strumento in più nelle mani dei magistrati». La contrarietà senza se e senza ma del M5S, e Libera che auspica una rapida approvazione definitiva delle nuove norme sul voto di scambio «al di là delle perplessità restanti in particolar modo quelle relative alla prevista riduzione delle pene». Questo il quadro delle posizioni in campo al momento del varo in terza lettura alla Camera delle nuove norme sul voto di scambio politico-mafioso. Ma vediamo più da vicino di cosa si tratta e quali sono le novità.
Il disegno di legge approvato in terza lettura dalla Camera (la prima lettura a Montecitorio risale al luglio del 2013, seguita dal via libera del Senato, con modifiche, nel gennaio scorso) è composto in pratica da un solo articolo (uno, aggiunto dall'Aula, riguarda l'entrata in vigore immediata della norma) che "aggiorna" l'articolo 416-ter del Codice penale relativo allo scambio elettorale politico-mafioso.
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