Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 16 aprile 2014 alle ore 19:31.
L'ultima modifica è del 16 aprile 2014 alle ore 19:39.

Le aziende con oltre 30 dipendenti dovranno stabilizzare il 20% degli apprendisti, al termine del periodo formativo, per poter stipulare un ulteriore contratto di apprendistato. La novità è stata introdotta dalla commissione lavoro della Camera che sta esaminando il Dl Poletti: il testo votato dalla commissione potrebbe andare in Aula già venerdì, ma per ragioni di tempo – il decreto scade il 19 maggio - il governo martedì prossimo pare orientato a chiedere la fiducia.

Rottura tra Pd e Ncd sulle modifiche all'apprendistato
Sull'apprendistato si è consumata una rottura tra Pd e Nuovo centro destra. È stata reintrodotta la formazione pubblica obbligatoria, anche se è previsto che le Regioni debbano erogarla entro 45 giorni, superato questo termine le aziende sono libere. È stato anche ripristinato l'obbligo della forma scritta per la formazione on the job, anche se in forma semplificata. Ed è stata confermata la stabilizzazione di una quota di apprendisti (20%) per le aziende con oltre 30 dipendenti, come condizione per poter stipulare un ulteriore contratto. L'obbligo previsto dalla legge Fornero di stabilizzare per il primo anno di applicazione il 30% (a regime del 50%) degli apprendisti era stato cancellato dal Dl Poletti. Critico il capogruppo Ncd in commissione lavoro, Sergio Pizzolante: «Sono rimaste forti divergenze tra noi e il Pd sull'apprendistato – spiega–. Ho votato contro le riformulazioni proposte dal relatore e votate dal Pd e Fi su formazione pubblica e obbligo di stabilizzazione. Su questi punti Renzi non passa. Permangono tabù che frenano l'azione del governo».

Per i contratti a termine la soglia del 20%
Sui contratti a termine, non è passata la modifica richiesta dalla sinistra di ridurre da 36 a 24 mesi la durata del rapporto di lavoro privo di causale. Per il limite massimo del 20% dei rapporti a termine sull'organico aziendale, un emendamento approvato specifica che è considerato sul «numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione». Un altro emendamento prevede che per un periodo transitorio potranno essere confermate soglie che superino la percentuale di utilizzo del 20% stabilite dai contratti nazionali, fino alla loro sostituzione. Tuttavia, i datori di lavoro che all'entrata in vigore della legge abbiano in forza un numero di lavoratori a termine che supera il 20% non possono procedere ad ulteriori assunzioni fino a quando non entrano nel limite. Si riduce da 8 a 5 il numero massimo di proroghe nell'arco dei 36 mesi di durata dei contratti a termine che possono essere stipulati senza indicare le causali. I mesi di congedo di maternità potranno essere conteggiati ai fini del diritto di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato previsto dal dlgs 368 del 2001. È prevista una verifica del ministero del lavoro a 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per valutare gli effetti occupazionali conseguenza delle novità introdotte su contratti a termine e sull'apprendistato. Quanto ai contratti di solidarietà, vengono unificati al 35% gli sconti contributivi in tutte le regioni (rispetto all'attuale 25% che per le aree svantaggiatre sale al 30%).

Commenta la notizia

Shopping24

Dai nostri archivi