Dichiarazione dei redditi, le otto mosse per una compilazione ottimale
Sono molte le novità contenute nella circolare dell'agenzia delle Entrate 21 maggio 2014, n. 11/E. Composta da 42 pagine e strutturata a domane e risposte, influenzerà notevolmente la stagione delle dichiarazioni dei redditi, già iniziata da qualche mese
di Luca De Stefani
7. Dichiarazione dei redditi / Interessi mutuo
Via libera alla detrazione degli interessi dei mutui ipotecari stipulati per l'acquisto di più unità immobiliari da accorpare.
La detrazione del 19% per gli interessi passivi spetta alla sola quota del mutuo imputabile all'abitazione principale e alla relativa pertinenza, anche se queste fanno parte di un fabbricato composto da altre unità immobiliari, acquistato unitariamente e per il cui acquisto è stato contratto un solo mutuo. La quota degli interessi detraibili al 19% è calcolata, applicando al valore complessivo del mutuo, la percentuale del prezzo di acquisto riferita agli immobili agevolati, determinata in proporzione alle rendite catastali delle singole unità che compongono l'intero fabbricato (risoluzione agenzia delle Entrate 29 aprile 2009, n. 117/E).
Ad esempio, se un mutuo ipotecario viene stipulato non solo per acquistare l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale e la relativa pertinenza, ma anche per un'altra unità da ristrutturare, "al fine di realizzare un'unica abitazione catastalmente accorpata a quella principale", sono agevolati, fino al momento dell'accorpamento, solo gli interessi passivi relativi alle prime due unità immobiliari (abitazione principale e relativa pertinenza). Se nell'atto di acquisto il prezzo è indicato in modo unitario per l'intero fabbricato, la parte relativa ai due immobili agevolati può essere individuata effettuando una "proporzione tra le rendite catastali delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato".
La stessa "percentuale deve quindi essere applicata all'importo del mutuo, al fine di individuare la quota di interessi detraibili" per le prime due prime due unità immobiliari (abitazione principale e relativa pertinenza), fino al momento dell'accorpamento (risoluzione agenzia delle Entrate 29 aprile 2009, n. 117/E).
Questo principio vale anche se vengono stipulati due distinti mutui ipotecari, il primo per acquistare le prime due unità immobiliari (abitazione principale e relativa pertinenza) ed il secondo per acquistare altre unità da accorpare con le prime. In questo caso, il fatto che "anche il secondo mutuo" sia stato "stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca.
In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", ai sensi dell'articolo 47, dpr n. 445/2000 (risoluzione n. 147/E/2006). Naturalmente, il limite di 4.000 euro degli interessi detraibili al 19% "deve essere riferito all'ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l'acquisto delle unità immobiliari accorpate" (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 3.1). Se il secondo mutuo relativo al secondo acquisto è "superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l'importo degli interessi detraibili" (circolare n. 15/E/2005, paragrafo 4.1).
A differenza degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, per quelli per la sua costruzione o ristrutturazione, "la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge" (circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 3.2).
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