Ritenuta del 20% sui bonifici dall'estero. Ecco come funziona
Dal 1° febbraio banche obbligate alla ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall'estero alle persone fisiche. Le ritenute saranno automatiche (a meno di precedente richiesta di esclusione) e spetterà poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso "reddituale". Ecco le risposte degli esperti ai quesiti dei lettori del Sole24Ore che spiegano come funziona questo prelievo.
di Stefano Mazzocchi
1. Ritenuta del 20% sui bonifici dall'estero / La documentazione necessaria

QUAL È LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA BANCA PER EVITARE LA RITENUTA?
La documentazione da esibire presso l'istituto di credito che intervenga nella riscossione della somma proveniente dall'estero è costituita, principalmente, dall'autocertificazione con il quale il beneficiario attesti che il flusso finanziario estero incassato non costituisca un reddito di capitale (art. 44 co. 1, lett a), c), d), h) del TUIR) o un reddito diverso di cui all'art. 67 co. 1, lett. b),c),f), e) e h) del TUIR. Oltre all'autocertificazione, è opportuno allegare le copie della documentazione integrativa a supporto di quanto descritto nell'autocertificazione presentata. A tal fine, si ritiene molto rilevante allegare il quadro Rw (nel caso in cui sia stato presentato) o dichiarare la mancata compilazione dello stesso (nell'ambito dell'autocertificazione) poiché la ritenuta si applica, come già riportato, sui redditi prodotti dai beni o capitali detenuti all'estero dal contribuente. Il beneficiario, in ultima analisi, potrebbe allegare anche il Modello Unico, già presentato, da dove si evinca che quella somma percepita non è ricollegabile agli investimenti eventualmente effettuati all'estero o che, al contrario, il contribuente non detenga nessun bene o capitale al di fuori del territorio nazionale.
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