Niente sequestro del motorino per il conducente che, in stato di ebbrezza, ma comunque al di sotto delle soglie (il tasso di alcol riscontrato era di 0,14 grammi per litro), ha provocato delle lievi lesioni colpose. Il Codice della strada, infatti, impone la confisca del mezzo solo quando questo sia stato utilizzato «per» commettere un reato e non «nel» commetterlo. Insomma, per poter trattenere il motorino del conducente alticcio che ha provocato un piccolo incidente è necessario provare il dolo nella condotta. Sulla base di queste motivazioni, la Cassazione (sezione quarta penale, sentenza 16130/2010) ha respinto il ricorso proposto dal Pm presso il tribunale di Pordenone che si era opposto alla scelta dello stesso tribunale di non applicare, insieme all'ammenda di 1.256 euro (di cui 456 in sostituzione di 12 giorni di arresto), anche la confisca (finalizzata al sequestro).
Spiegano i supremi giudici che la norma in gioco (l'articolo 213 del codice della strada) richiede, per il trattenimento del veicolo, che «il rapporto strumentale tra il mezzo e il reato sia conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato». In altre parole, il motorino deve essere stato usato nell'intento di commettere il reato. Ma nel caso delle lesioni colpose, l'evento si verifica contro le intenzioni del conducente. Di qui l'impossibilità di applicare una norma che richiede, invece, il dolo.
Discorso diverso da quanto può accadere per il reato specifico di guida in stato di ebbrezza (al di sopra dunque della soglia minima di 0,5 grammi di alcol per litro) dove, invece, è stato riconosciuto anche dalla stesssa Cassazione quel rapporto di strumentalità, tra impiego del veicolo e consumazione del reato, che fa scattare la confisca.
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