Per le Sezioni unite il processo di prevenzione non deve essere considerato come un procedimento "minore": ha invece sicuri connotati di giurisdizionalità che sono stati via via esaltati dalle pronunce della Corte dei diritti dell'uomo e della Corte costituzionale. In sostanza il procedimento di prevenzione, rispetto al processo penale, da una parte è un procedimento autonomo e la sua autonomia deve essere individuata nella diversa «grammatica probatoria» che deve sostenere i rispettivi giudizi, ma la sua diversità non incide sull'acquisizione delle prove.
In altre parole, la prova inutilizzabile perché estorta e acquista in violazione del Codice di procedura non può trovare posto in alcun modo nel giudizio di prevenzione al pari di qualsiasi altra ipotesi di prova illegale. «Pretendere dunque – osservano le Sezioni Unite – di fondare su di un malinteso concetto di "autonomia" dei procedimenti la possibilità di distinguere il regime di utilizzazione delle prove che la legge processuale qualifica come illegittimamente assunte (...) si rivela operazione concettualmente scorretta».
Non incide sulla decisione di allargare la categoria dell'inutilizzabilità a 360 gradi neppure la considerazione sull'inattualità delle garanzie nella fase di prevenzione per effetto dei cambiamenti tecnologici che renderebbero meno urgente la necessità di una protezione. Le Sezioni unite osservano invece che si tratta di rilievi non privi di suggestione, ma la stessa Corte costituzionale ha sottolineato come il carattere anacronistico delle disposizioni del Codice di procedura penale non deve essere rilevato dalla Consulta inseguendo il progresso tecnologico. Si tratta di cambiamenti che devono essere presi in considerazione, semmai, dal legislatore.
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