Nella seduta del 9 marzo, dopo un lungo iter , è stato definitivamente approvato il testo di legge sul Piano Casa in Sicilia. Dovrà ora passare il vaglio del Commissario dello Stato prima di essere pubblicato in gazzetta. L'operatività sarà effettiva dopo la individuazione da parte dei comuni delle aree escluse dall'applicazione delle norme e dopo il decreto assessoriale che stabilisce le caratteristiche bioedilizie. Il testo, ha subito notevoli modifiche rispetto a quello giunto in aula dopo la discussione in IV Commissione legislativa.
Ampliamento di edifici esistenti (art. 2): rientrano gli edifici ultimati (dichiarati al catasto) alla data del 31 dicembre 2009, destinati a residenza con caratteristiche unifamiliari e bifamiliari e/o uffici, di volume complessivo non superiore a 1000 mc; l'ampliamento è permesso fino al 20% con un massimo di 200 mc; viene esclusa la possibilità di intervento su edifici che hanno beneficiato di condoni edilizi;
Rinnovo del patrimonio edilizio, art. 3: possibilità di incremento di cubatura del 25% del volume esistente (fino al 35% con utilizzo di fonti rinnovabili di energia) per immobili ad uso residenziale ultimati al 31 dicembre 2009 per interventi di demolizione e ricostruzione con obbligo di utilizzo di tecniche di bioedilizia. Rientrano anche gli immobili oggetto di condono edilizio. E' possibile delocalizzare la ricostruzione.Sia per l'art. e che per l'art. 3 gli immobli devono essere in regole con il pagamento di Tarsu e Ici.
Sono possibili gli ampliamenti per edifici industriali ed artigianali, ricadenti nelle zone D dei piani regolatori e nei consorzi ASI, fino al 15% della superficie esistente con un max di 400mq. Nel casi di demolizione e ricostruzione valgono gli stessi parametri dell'edilizia residenziale.
L'art. 4 "oneri concessori" modifica gli indici di riduzione degli oneri dovuti per gli interventi (riduzione del 20% sugli ampliamenti portata a 30% nel caso di prima abitazione; 50% per interventi di demolizione e ricostruzione, riduzioni ulteriori per giovani coppie o per famiglie disagiate).
Snellimento delle procedure (art.6) viene introdotto in maniera esplicita la possibilità di utilizzare la DIA di cui all'art. 22 del DPR 380/2001.
Misure di prevenzione sismica (art.7): vengono ridotti gli oneri concessori (20%) per l'adozione di isolatori o dissipatori sismici;
Realizzazione di parcheggi (art.10): introduce la possibilità, da parte dei privati, di realizzare parcheggi interrati nelle aree a verde all'interno del perimetro dei centri abitati purchè si realizzi del verde anche attrezzato sulla superficie.
Aree di esclusione (art. 12): zone del territorio dove ne è esclusa l'applicabilità (le zone di tutela naturalistica, b) le zone interne alle aree "A" e "B" dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici,le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, le zone A come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici)

 

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