Ampliamento di edifici esistenti (art. 2): rientrano gli edifici ultimati (dichiarati al catasto) alla data del 31 dicembre 2009, destinati a residenza con caratteristiche unifamiliari e bifamiliari e/o uffici, di volume complessivo non superiore a 1000 mc; l'ampliamento è permesso fino al 20% con un massimo di 200 mc; viene esclusa la possibilità di intervento su edifici che hanno beneficiato di condoni edilizi;
Rinnovo del patrimonio edilizio, art. 3: possibilità di incremento di cubatura del 25% del volume esistente (fino al 35% con utilizzo di fonti rinnovabili di energia) per immobili ad uso residenziale ultimati al 31 dicembre 2009 per interventi di demolizione e ricostruzione con obbligo di utilizzo di tecniche di bioedilizia. Rientrano anche gli immobili oggetto di condono edilizio. E' possibile delocalizzare la ricostruzione.Sia per l'art. e che per l'art. 3 gli immobli devono essere in regole con il pagamento di Tarsu e Ici.
Sono possibili gli ampliamenti per edifici industriali ed artigianali, ricadenti nelle zone D dei piani regolatori e nei consorzi ASI, fino al 15% della superficie esistente con un max di 400mq. Nel casi di demolizione e ricostruzione valgono gli stessi parametri dell'edilizia residenziale.
L'art. 4 "oneri concessori" modifica gli indici di riduzione degli oneri dovuti per gli interventi (riduzione del 20% sugli ampliamenti portata a 30% nel caso di prima abitazione; 50% per interventi di demolizione e ricostruzione, riduzioni ulteriori per giovani coppie o per famiglie disagiate).
Snellimento delle procedure (art.6) viene introdotto in maniera esplicita la possibilità di utilizzare la DIA di cui all'art. 22 del DPR 380/2001.
Misure di prevenzione sismica (art.7): vengono ridotti gli oneri concessori (20%) per l'adozione di isolatori o dissipatori sismici;
Realizzazione di parcheggi (art.10): introduce la possibilità, da parte dei privati, di realizzare parcheggi interrati nelle aree a verde all'interno del perimetro dei centri abitati purchè si realizzi del verde anche attrezzato sulla superficie.
Aree di esclusione (art. 12): zone del territorio dove ne è esclusa l'applicabilità (le zone di tutela naturalistica, b) le zone interne alle aree "A" e "B" dei parchi regionali e le aree delle riserve naturali, le fasce di rispetto dei territori costieri, dei boschi, delle foreste e dei parchi archeologici,le aree interessate da vincolo assoluto di inedificabilità, gli immobili ricadenti nelle aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico elevato o molto elevato, le zone A come definite e perimetrate dagli strumenti urbanistici)
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