Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 13 aprile 2011 alle ore 08:57.

My24

Con la firma dell'intesa sui comitati aziendali europei (CAE) per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie le parti sociali confermano la strada dell'avviso comune quale miglior metodo per la corretta ed efficace trasposizione delle direttive europee in materia sociale nel nostro ordinamento. La recezione in legge della Direttiva 2009/38/CE potrà così opportunamente avvenire nella piena valorizzazione del dialogo sociale e della autonomia collettiva. Va peraltro ricordato che il metodo dell'avviso comune opera quale rimedio alla impossibilità di una contrattazione direttamente traspositoria, posto che, nel nostro Paese, il contratto collettivo non ha efficacia erga omnes. L'intesa, per quanto essenziale, è di indubbio rilievo. Con essa le parti firmatarie intendono infatti sottolineare che, in un contesto di mercati sempre più aperti alla competizione internazionale e di continua innovazione tecnologica e produttiva, il coinvolgimento dei lavoratori agevola la costruzione di un contesto e di una attitudine favorevoli al cambiamento in quanto fondata su partecipazione e dialogo sociale. La storia dei Cae coincide, del resto, col potenziamento del processo di integrazione europea e con l'affermarsi del carattere transfrontaliero delle relazioni economiche. A fronte della evoluzione multinazionale della dimensione di impresa, nel 1994 Bruxelles riteneva maturi i tempi per la istituzione di organismi sovranazionali di rappresentanza dei lavoratori, volti a garantire i diritti di informazione e consultazione all'interno delle aziende multinazionali di dimensione comunitaria.

Ad oggi sono stati costituiti più di 1000 Comitati Aziendali Europei, 850 tutt'ora in funzione, di cui all'incirca cinquanta di casa madre italiana. Dati questi poco confortanti se relativizzati ad altre stime secondo cui solo un terzo delle imprese o dei gruppi coperti dalla direttiva risulta provvisto di strutture interne di informazione e consultazione compatibili con il quadro regolatorio europeo.
La difficile lettura delle disposizioni della direttiva ha favorito, peraltro, l'insorgere di una serie di contenziosi sui banchi della Corte di Giustizia, chiamata a interpretare la normativa europea e talvolta a regolare la difficile convivenza dei Comitati con le strutture di rappresentanza nazionali. Interviene in questo quadro la direttiva di refusione 2009/38/CE nel tentativo di correggere le imperfezioni del testo del 1994.

La principale novità introdotta riguarda la previsione di criteri - temporali e di competenza - per l'esercizio dei diritti d'informazione e consultazione: viene introdotto il criterio del “tempo utile” entro il quale espletare la procedura di informazione, rispondente alla duplice necessità di assicurare una valutazione preventiva delle scelte intraprese dalla azienda senza però limitare il processo decisionale; viene circoscritta la competenza dell'organo alle questioni di natura transnazionale. Tra le altre novità, rileva una importante disposizione a garanzia e tutela dell'effettività dei diritti riconosciuti al comitato, abilitato a rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie eventualmente anche in sede legale.
Rappresenta infine un elemento di innovazione la disposizione che, accettando i contenuti del parere interpretativo sottomesso dalle parti sociali europee alla Commissione nel giugno 2010, esonera dagli obblighi derivanti dal decreto traspositorio le imprese che procedano al rinnovo o all'adeguamento degli accordi CAE di tipo anticipatorio, sottoscritti cioè prima della entrata in vigore del testo del 94, in relazione a modifiche della struttura societaria o del gruppo.

Scuola di alta formazione di ADAPT

Commenta la notizia

TAG: Imprese

Shopping24

Dai nostri archivi