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Questo articolo è stato pubblicato il 20 maggio 2011 alle ore 07:56.
L'ultima modifica è del 20 maggio 2011 alle ore 06:39.

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La crisi ha riproposto all'attenzione generale le regole che devono essere rispettate perché lo Stato investa direttamente nelle imprese al fine di assicurare la stabilità, la continuità dell'impresa e la certezza degli assetti proprietari.

Il tema dell'intervento dello Stato si è riproposto, più di recente, in relazione all'esigenza di preservare il radicamento territoriale di quelle imprese che svolgono attività in filiere produttive o settori ritenuti strategici. È giustificato, pertanto, l'interrogativo in ordine alle condizioni normative che debbono caratterizzare l'intervento dello Stato e la pubblicizzazione dell'impresa privata, ciò al fine di evitare pericolose distorsioni della concorrenza.

Per quanto concerne l'intervento dello Stato non a condizioni di mercato, cioè attraverso un procedimento di sostanziale espropriazione dei diritti proprietari degli azionisti, tale intervento è possibile nei casi in cui lo Stato può legittimamente riservarsi un potere speciale rispetto allo statuto di una società, potere che normalmente si risolve nell'esercitare un gradimento nel caso di cambiamento ostile del controllo (golden share). Su questo tema, le diverse pronunce della Corte di giustizia e le procedure d'infrazione rivolte dalla Commissione anche all'Italia testimoniano i ristretti limiti entro i quali lo Stato è legittimato ad avvalersi di tali clausole.

Per quanto concerne, invece, gli interventi a condizioni di mercato, che si risolvono quindi nell'acquistare dal legittimo proprietario il controllo di una società, anche nella forma dell'Opa ostile, il decreto legge "omnibus", attualmente in fase di conversione in legge, offre sufficienti indicazioni in termini normativi e pone precisi argini. Infatti, la Cassa depositi e prestiti, individuata dal legislatore quale strumento dell'intervento pubblico, potrà intervenire esclusivamente nei casi in cui le imprese destinatarie dell'intervento possano considerarsi società di rilevante interesse nazionale in relazione al carattere strategico del settore in cui operano.

Inoltre, tali società devono essere in una stabile situazione di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale e devono essere caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Dalla norma deriva, in primo luogo, che la Cassa depositi non potrà intervenire in imprese in crisi o comunque a fini di risanamento. Per tali situazioni il diritto comunitario prevede già speciali strumenti d'intervento.

Parimenti, la Cassa non potrebbe intervenire in società di nuova costituzione destinate ad avviare una nuova attività imprenditoriale, atteso che in questo caso non sarebbe possibile valutarne né la sussistenza di uno stabile equilibrio finanziario, economico e patrimoniale né la capacità reddituale prospettica, essendo il rischio imprenditoriale non compiutamente apprezzabile. Ove, pertanto, si volesse pensare alle infrastrutture di rete in fibra, non sarebbe possibile invocare l'intervento della Cassa per creare una rete di nuova generazione, magari in concorrenza con le reti esistenti, come potrebbe essere il caso, ad esempio, delle comunicazioni elettroniche o, ipoteticamente, delle reti che assicurano gli approvvigionamenti energetici.

Al contrario, senz'altro compatibile con la norma è l'intervento pubblico nella struttura proprietaria sulla base dell'articolo 7 del decreto legge, attraverso l'acquisto di partecipazioni in società che gestiscono reti esistenti, rispetto alle quali è possibile con ragionevole certezza valutare la redditività prospettica.

Queste considerazioni ripropongono la centralità di un ulteriore problema. Ci si deve, infatti, interrogare se le società pubbliche richiedano regole diverse di governance rispetto alle società controllate da un socio o da un gruppo di soci privati. Ciò segnatamente perché il rischio "tipico" che la società pubblica evidenzia non è legato alla possibilità che il socio pubblico abbia benefici privati di natura patrimoniale. Come dimostra l'applicazione della procedura delle operazioni con parti correlate alle società pubbliche, una riflessione specifica su questo tema appare adesso quanto mai opportuna.

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