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Questo articolo è stato pubblicato il 10 settembre 2011 alle ore 10:55.

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La manovra economica che va verso l'approvazione finale, conferma, nella sostanza, le disposizioni in materia di professioni inserite nel Dl 138 dell'agosto scorso.
Se quindi, da un lato, si può rilevare che il passaggio in Commissione Bilancio del Senato e il maxi emendamento del Governo non hanno prodotto in questo ambito ulteriori spinte liberalizzatorie, dall'altro è necessario ribadire la contrarietà alle norme dell'articolo 3 del decreto, a partire dalla sua rubrica che, riferendosi in modo generico all'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche, indica chiaramente il perseguimento del l'obiettivo di rendere sempre meno precisi i confini – oggi ancora netti – che separano le libere professioni dalle imprese, al fine di giungere a una loro definitiva equiparazione e assimilazione.

Va ricordato che anche la Commissione Giustizia, oltre ad esprimere una generale perplessità sull'opportunità di inserire norme sulle professioni in un provvedimento economico e di stabilizzazione finanziaria, segnalato la necessità di distinguere in articoli separati le disposizioni riferite alla libera concorrenza nelle attività imprenditoriali ed economiche e quelle che interessano il mondo professionale, volendo in questo modo sottolineare l'eterogeneità dei due settori.
Il richiamo, poi, "senza eccezioni" al principio di libera concorrenza che, insieme ad altri, viene declinato nel comma 5, articolo 3 attraverso una serie di indicazioni alle quali i singoli ordinamenti professionali dovranno dare attuazione entro un anno, stride con i valori di autonomia e indipendenza, dignità e decoro che, da sempre, fondano le libere professioni e conferma la lettura interpretativa delle disposizioni in questione che ha determinato l'allarme dell'avvocatura.

Suscita disorientamento la generalizzata applicazione dei principi del comma 5 a tutte le professioni (salvo le eccezioni riferite alle professioni sanitarie). È un grave errore non tenere considerazione le peculiarità e il percorso evolutivo in atto in ciascun ordinamento.
È questo, in particolare, il caso della professione forense, la cui rilevanza derivante dalla funzione costituzionale di tutela dei diritti individuali dei cittadini ad essa attribuita (articolo 24 della Costituzione) e il processo riformatore in corso con il disegno di legge già approvato al Senato e all'esame della Camera, ne raccomandano l'esclusione dalla manovra. È forte il timore che le norme in essa contenute determino l'interruzione dell'iter parlamentare e la vanificazione dello sforzo di rinnovamento che in questi anni ha consentito un serio e approfondito lavoro di sintesi delle diverse anime che compongono l'avvocatura, dal quale ha tratto origine il progetto su cui è oggi impegnato il legislatore.

* Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano

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