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Questo articolo è stato pubblicato il 09 ottobre 2011 alle ore 08:04.
L'ultima modifica è del 09 ottobre 2011 alle ore 13:56.

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Un'imposta patrimoniale generale in Italia non esiste anche per l'enfasi data ai dubbi di legittimità costituzionale. Il principio di riferimento è quello di capacità contributiva, che ha dato luogo a due orientamenti diametralmente opposti: senza un'imposta patrimoniale il sistema tributario sarebbe non conforme alla Costituzione; l'imposta patrimoniale è incostituzionale per natura.

Da questi due orientamenti sono nati due atteggiamenti politici elevati quasi a ideologia, la scelta o il rifiuto radicale dell'imposta. Secondo me, la nostra Costituzione con l'articolo 53 né impone né vieta una imposta patrimoniale generale.

Il tema fu discusso anche durante i lavori preparatori della riforma tributaria del 1971, quando partendo dall'affermazione secondo la quale non possono essere tassati con la patrimoniale i beni infruttiferi si ripiegò sulla introduzione di una imposta sui redditi derivanti da patrimonio (Ilor).

La Corte costituzionale non si è pronunciata mai espressamente sulla costituzionalità di una imposta patrimoniale, ma solo sulla legittimità dell'accertamento della imposta straordinaria sul patrimonio (sentenza n. 81 del 1958). Se ci fossero stati dubbi sulla costituzionalità della imposta patrimoniale come tale la Consulta li avrebbe sollevati d'ufficio.

Sulla legittimità costituzionale della imposta patrimoniale si è pronunciata invece la Corte costituzionale tedesca (22 giugno 1995, Bvl 37/91), facendo riferimento al principio di capacità contributiva, che in Germania non è scritto, ma è valorizzato ampiamente dalla Corte.

In ordine alla imposta patrimoniale generale la Corte federale di Karlsruhe ha ritenuto che: a) è una forma di tassa consentita dalla Costituzione; b) deve far salvo il minimo vitale (si discuteva della prima casa); c) deve colpire i beni che ne fanno parte con criteri omogenei, non essendo consentito che alcuni di essi vengano valutati con criteri che non corrispondono al valore di mercato ma a criteri astratti di tipo catastale.

Il principio che è alla base di queste valutazioni è un principio di carattere sostanziale, che nella nostra Costituzione viene definito di capacità contributiva. Secondo la precisazione fatta dalla Corte tedesca l'imposta patrimoniale deve avere questi limiti costituzionali: è una imposta sul reddito teorico e pertanto deve poter essere applicata ai proventi patrimoniali non intaccando la fonte produttiva (c'è qui perfetta coincidenza con la dottrina italiana di Franco Gaffuri sul principio di capacità contributiva).

Il prelievo fiscale trova dunque il limite nella capacità di reddito stessa del patrimonio. L'imposta sul patrimonio può infatti aggiungersi alle normali imposte sui redditi nella misura in cui il contribuente risulti in grado di far fronte con i proventi normalmente prevedibili e disponga ancora, dopo il pagamento dell'imposta, di una parte di reddito propri di importo sufficiente; il che comporta l'intassabilità del minimo vitale per il contribuente e per la sua famiglia.

Sulla questione è stato ricordato in questi giorni il pensiero di Luigi Einaudi: «Giustizia in materia di imposta vuol dire uguaglianza di trattamento per le persone che si trovino in condizioni uguali. Ma giustizia non si fa ricorrendo soltanto all'imposta sul patrimonio ovvero a quella sul reddito; ma si fa in ambo le ipotesi guardando all'insieme delle situazioni complessive dei contribuenti». Dunque «la imposta patrimoniale per se stessa non è atta a far giustizia».

La conclusione da trarre è che, data la stretta connessione fra patrimonio e reddito, una imposta sul primo richiede una necessaria riconsiderazione della tassazione dei redditi con una impostazione di carattere sistematico attenta alla parità di trattamento. L'introduzione di una imposta patrimoniale insomma non può essere causa di una disparità di trattamento complessiva. Il principio di capacità contributiva dunque non è un divieto all'introduzione di un'imposta patrimoniale, ma pone dei vincoli in ordine alla sua struttura e al rapporto con la tassazione dei redditi.

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