Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 28 giugno 2010 alle ore 08:07.
Certificazione energetica: non si possono costringere i professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti a seguire un corso prima di poter rilasciare il relativo attestato ai propri clienti. Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza 2426/2010, annullando la delibera 2272/2009 e parte del regolamento 10/2010. Secondo il Tar sono le norme nazionali a prevalere e, più in particolare, l'allegato III al Dlgs 115/2008, che prescrive provvisoriamente quali siano i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Le regole definitive verranno varate da un Dpr che detterà i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori (le bozze del decreto circolano da mesi, senza che si arrivi a una stesura definitiva).
La decisione del Tar pugliese ha avuto vasta eco anche fuori regione, dal momento che almeno otto regioni hanno emanato atti amministrativi sulla qualificazione e l'abilitazione dei certificatori (si veda la tabella qui sopra): tutte norme che, alla luce della sentenza pugliese, potrebbero essere oggetto di dubbi di legittimità più o meno fondati.
Per la verità il Tar, nel riconoscere punto per punto le ragioni degli Ordini degli ingegneri di Bari, Foggia, Taranto e Lecce, si è spinto molto avanti nel bocciare le norme pugliesi, cosa che ha potuto fare soltanto perché i requisiti previsti nella delibera e nel regolamento non erano chiaramente dettati dalla legge regionale 13/2008. Se la legge fosse stata più dettagliata, la questione sarebbe passata alla Corte costituzionale, cosa riconosciuta nella sentenza stessa. Per il Tar, infatti, la pretesa che gli ingegneri seguissero un corso e fossero iscritti a un apposito elenco dei certificatori configurava nei fatti l'invenzione di un nuovo profilo professionale con tanto di requisiti e titoli abilitanti, materia di competenza esclusiva dello Stato. Quel che vale per gli ordini degli ingegneri, del resto, vale anche per altri ordini a cui è riconosciuta l'abilitazione alla progettazioni, e quindi alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, come geometri, periti industriali, architetti nonché anche a dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici , per l'ambito specifico della loro attività (costruzioni rurali).