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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 08:07.
I primi effetti positivi, gli addetti ai lavori hanno già avuto modo di sperimentarli nelle conferenze dei servizi attualmente in corso. Il principio del silenzio-assenso esteso al parere delle autorità competenti sulla tutela ambientale – insieme alla responsabilità per i funzionari introdotta dal Dl 78/2010 – promette di essere un potente acceleratore per l'istituto. Nel settore immobiliare, la conferenza dei servizi entra in gioco in diverse situazioni:
–la procedura del cosiddetto sportello unico (articolo 5, Dpr 447/98) che si avvale della conferenza per l'adozione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di insediamenti produttivi;
–la disciplina dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita che passa attraverso la decisiva conferenza in sede regionale;
–i procedimenti per la realizzazione delle opere pubbliche che grazie all'istituto coordinano le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte specie nella realizzazione delle infrastrutture a rete.
Le modifiche introdotte dal Dl sono volte a semplificare la disciplina della conferenza, accelerandone la conclusione che, deve intervenire entro 90 giorni dalla prima riunione (salva sospensione fino della durata massima di 120 giorni solo per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, Via). In primo luogo, il decreto legge modifica l'articolo 14, comma 1, della legge 241/90, rimettendo alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria (che, diversamente dalla decisoria, si limita ad acquisire le indicazioni delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, senza concludersi con un provvedimento sostitutivo delle determinazioni degli enti partecipanti), evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale – prima del Dl da indirsi "di regola" – possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.
La modifica all'articolo 14-ter (lavori della conferenza di servizi) della legge 241 prevede poi due importanti semplificazioni procedurali: la prima impone alla soprintendenza di esprimere l'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta, un'unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi. La seconda attiene al rapporto tra Vas (valutazione ambientale strategica, che interessa soprattutto le varianti urbanistiche) e Via (che riguarda l'approvazione dei progetti), prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell'ambito della Vas devono essere utilizzati senza modifiche ai fini della Via.