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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 08:07.
L'amministratore di condominio non ha diritto a compensi per il passaggio di consegne. Lo ha stabilito con la sentenza 247/2010 il Tribunale di Milano (XIII sezione civile). Si tratta di uno dei punti dolenti nel rapporto tra il condominio e il professionista addetto alla sua gestione, che ha vita facile nel trattenere somme a lui affidate, per autoliquidare le proprie competenze professionali.
Il Tribunale ha ricordato che, come ampiamente accertato dalla giurisprudenza, il rapporto tra amministratore e condominio è inquadrabile nel contratto di mandato disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del Codice civile. In particolare l'articolo 1713 dispone che il mandatario, al termine del contratto, deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa dell'incarico. Secondo il Tribunale di Milano, in particolare – dopo la revoca dal l'incarico – l'amministratore non ha diritto di trattenere somme di proprietà del condominio, neanche per la liquidazione dei compensi a cui ha diritto. Se lo facesse potrebbe addirittura incorrere nel reato di appropriazione indebita previsto dall'articolo 646 del Codice penale, salva la prova del dolo specifico, che consiste nel fine «di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto». Tanto più che – ed è questa la principale novità della sentenza – non sono dovute a favore dell'amministratore che cessa dal mandato spese aggiuntive per il passaggio di consegne, rientrando tale attività, tra gli atti cui è tenuto in via ordinaria (articolo 1708 del Codice civile). E tutto ciò nonostante il fatto che il passaggio di consegne dal vecchio al nuovo amministratore preveda una serie di adempimenti e soprattutto di calcoli che non sempre è facile eseguire, perché occorre fotografare la situazione dei debiti e dei crediti a una certa data, sia nei rapporti interni al condominio sia in quelli tra condominio e fornitori.
La Cassazione, nella sentenza 3596/2003 aveva chiarito che l'amministratore non ha diritto a compensi per la convocazione e la partecipazione all'assemblea straordinaria, che rientra nell'ambito dei suoi doveri di mandatario. Recentemente il Tribunale di Milano (sentenza 201/2010) ha condannato un amministratore a rimborsare al condominio il relativo importo, con interessi per non aver provveduto a inserire nel rendiconto condominiale il debito di un condomino e ha condannato un amministratore che – a seguito della revoca del mandato – non aveva tempestivamente riconsegnato i documenti, al risarcimento dei danni liquidati equitativamente (sentenza 448/2010).