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Questo articolo è stato pubblicato il 09 agosto 2010 alle ore 08:01.
Tra gli specifici compiti dell'autorità comunale in sede di rilascio del permesso di costruire c'è anche quello di accertarsi che la progettazione sia stata affidata a un professionista competente e adeguatamente preparato in relazione alla natura e all'importanza della costruzione. Ciò in quanto le norme che regolano l'esercizio delle professioni di geometra, architetto e ingegnere – sia nella compilazione dei progetti, sia nella direzione dei lavori – sono poste a salvaguardia dell'incolumità delle persone.
Sopraelevazione bocciata
Sulla base di questo presupposto, il Tar Campania-Salerno (sentenza n. 9772/2010) ha dichiarato l'illegittimità di un permesso di costruire riguardante la sopraelevazione di un fabbricato a uso abitativo, da realizzarsi con strutture in cemento armato sulla base del progetto redatto da un geometra. Il Tar rileva che la normativa vigente abilita tale categoria professionale soltanto alla progettazione di modeste costruzioni civili e il titolo abilitativo annullato non indicava le ragioni per le quali il comune aveva ritenuto che la progettazione dell'opera potesse farsi rientrare nelle competenze professionali di un geometra, sotto il profilo qualitativo e quantitativo della edificazione, la cui valutazione appartiene al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
La giurisprudenza
La pronuncia del Tar campano si inserisce in un orientamento ormai consolidato, non solo della giurisprudenza amministrativa (consiglio di Stato, sentenze n. 4652/2007, n. 6004/2004, n. 7821/2003, n. 3068/2003), ma anche della Cassazione (sentenze n. 8545/2005, n. 7778/2005, n. 6649/2005).
Al riguardo la II sezione della Suprema corte (sentenza n.19292/2009), nel sancire la nullità del contratto d'opera professionale per contrasto con norme imperative, ha rimarcato come l'articolo 16 del Rd n. 274/1929 consenta ai tecnici diplomati (geometri e periti edili), unicamente la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili, «con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica».