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Nulla la clausola che non prevede interessi di mora

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Questo articolo è stato pubblicato il 27 settembre 2010 alle ore 08:01.


L'erogazione di finanziamenti non può escludere il pagamento di interessi moratori. Pertanto, in tema di ritardo nei pagamenti negli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante non potrà inserire nel capitolato speciale di gara una clausola di esclusione degli interessi di mora in caso di mancata erogazione dei finanziamenti. La conseguenza sarà la nullità del patto.
La Cassazione con la sentenza 19040/2010 non si pronuncia sulla questione, ritenendo il ricorso inammissibile per ragioni processuali. Tuttavia, nella ricostruzione della vicenda, l'estensore ripercorre i passaggi salienti della motivazione della Corte di appello. In particolare, i fatti vedono coinvolta una ditta impiantistica per la realizzazione di un depuratore comunale di liquami.
In primo grado la società ottiene la condanna del comune al pagamento degli interessi moratori maturati per il ritardato saldo su quanto dovuto per l'esecuzione dell'opera. L'ente pubblico contesta il credito per interessi moratori, poiché il ritardo non era dovuto a sua colpa, dipendendo dall'erogazione di finanziamenti dovuti da parte della regione. Del resto – afferma il comune – la deroga era espressamente prevista dal capitolato speciale di gara. In appello, il giudice conferma il provvedimento del tribunale.
La questione interpretativa che emerge dal provvedimento è se il mancato finanziamento di terzi alla stazione appaltante, ostativo della maturazione degli interessi moratori, possa essere incluso in una specifica clausola del bando di gara. Sul tema si contrappongono due orientamenti. Il primo, maggioritario (Cassazione 19130/2006, 13125/2004, 14974/2002), afferma che in tema di appalto di opere pubbliche, è nulla per violazione dell'articolo 4 ultimo comma, della legge 741/1981, la clausola del contratto – sottoposto alla disciplina del capitolato generale delle opere pubbliche contenuta nel Dpr 1063/1962 – che, dilazionando il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori al momento in cui siano accreditati all'ente appaltante i finanziamenti a carico di altro ente, escluda la corresponsione degli interessi moratori fino alla stessa data. Una lettura in linea con la finalità della normativa che introduce regole per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, tutelando, in tal modo, l'imprenditore.

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Tags Correlati: Corte d'Appello | Corte di Cassazione | Normativa sugli appalti della P.A. |

 

Una tesi minoritaria ritiene, invece, valide le clausole che subordinano la maturazione degli interessi moratori all'effettivo pagamento dei finanziamenti. In sostanza, afferma la Cassazione (6043/1998) la tardiva erogazione del finanziamento del terzo esclude la colpa della stazione appaltante esonerandola da responsabilità. Pertanto una clausola contrattuale con questo contenuto dovrebbe essere specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, rappresentando una limitazione della responsabilità della stazione appaltante.
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