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Questo articolo è stato pubblicato il 18 ottobre 2010 alle ore 15:24.
Perché la nuova definizione di lavoro sommerso del Ddl collegato è destinata a modificare l'operatività della sospensione dell'attività imprenditoriale?
Perché chiarisce come la nozione di "nero" prevista ai fini della sospensione risulta meno restrittiva di quella "formale" di sommerso. Quindi, per disporre il "blocco", richiederà agli ispettori che procedono uno sforzo probatorio maggiore rispetto all'attuale. In definitiva, si determinerà un'applicazione della sospensione meno rigorosa dell'attuale.
In che senso la definizione di lavoro sommerso prevista ai fini della sospensione dell'attività imprenditoriale risulta "sostanziale"?
Poiché è rivolta a tutelare in via materiale e di fatto soprattutto la salute e la sicurezza del lavoratore. In tal senso, ai fini dell'adozione della sospensione, rileva più della puntuale «evidenza pubblica» del rapporto, la sua chiara «riconoscibilità» e «attribuibilità» all'impresa, a prescindere dalla sua imperfetta regolarità.
Dopo l'entrata in vigore del collegato lavoro, sarà possibile sanzionare il lavoro sommerso di un collaboratore a progetto?
No, con la nuova definizione di lavoro irregolare limitata all'ambito della subordinazione, non sarà più possibile contestare e sanzionare con la cosiddetta maxisanzione l'impiego sommerso di un co.co.co. a progetto che sia effettivamente tale.
Sarà possibile la sospensione dell'attività in presenza di co.co.co. a progetto in nero?
Sì, sarà possibile, ma ciò richiederà che non sia stato posto in essere alcun adempimento obbligatorio risultante da scritture o da altra documentazione. Stando ai termini della legge, per esempio, anche in difetto della comunicazione di assunzione, ma in presenza dell'iscrizione alla Gestione separata, il co.co.co. non potrà essere ritenuto in nero ai fini della sospensione dell'impresa.