Questo articolo è stato pubblicato il 12 gennaio 2011 alle ore 06:40.
PAGINA A CURA DI
Giacomo Bassi
Il miglioramento della competitività e della produttività delle aziende passa anche attraverso il benessere psicofisico dei propri dipendenti. Ambienti di lavoro salubri, rapporti distesi con i colleghi, chiarezza nella comunicazione e nelle mansioni affidate ai singoli sono elementi centrali nella conduzione dell'azienda e nella riuscita del l'impresa economica. Senza i quali, insieme con l'insorgere di problemi di tipo sanitario per i lavoratori, aumentano le difficoltà dal punto di vista organizzativo e gestionale.
Così turni di lavoro eccessivamente lunghi o faticosi, in posizioni scomode o con temperature troppo elevate o troppo basse, abbinati all'incertezza degli incarichi o alla bassa qualità del compito da svolgere, sono elementi di criticità e di stress che possono avere conseguenze molto gravi sulla salute dei lavoratori.
Eliminare le cause del malessere e prevenire quindi lo stress lavoro-correlato e le conseguenti patologie (dall'ipertensione al tumore al seno, dagli infarti agli ictus) diventano azioni centrali per i direttori delle risorse umane delle aziende, che dal primo gennaio hanno l'obbligo di avviare lo studio dei possibili fattori di rischio stress lavoro-correlato interni all'impresa al fine di ridimensionarli o eliminarli. Un compito, quello dell'analisi e dell'individuazione delle eventuali criticità, che dovrà essere articolato in due fasi distinte: nella prima si analizzeranno con criteri replicabili ed oggettivi tutte le possibili cause di stress, mentre nella seconda, nel caso in cui si dovessero individuare criticità potenzialmente stressanti, si dovranno elaborare delle soluzioni da mettere in atto per superarle e migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro. «Le nuove disposizioni - spiega l'avvocato Luca Failla, co-fondatore dello studio legale LabLaw specializzato in diritto del Lavoro - sono molto importanti perché è la prima volta che le imprese si trovano a doversi occupare della salute dei propri dipendenti in un senso più ampio rispetto alla tradizionale idea che la legava solo alla prevenzione degli incidenti sul lavoro».
La circolare
La circolare del 18 novembre 2010 ha elaborato le linee guida necessarie per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato così come previsto dall'articolo 28 comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2010 n. 81 (Testo unico della sicurezza sul lavoro). Il documento ministeriale, che obbliga le imprese, a far data dall'1 gennaio 2011, ad avviare l'attività di revisione del Documento di valutazione del rischio, individua anche i principi e le procedure a cui esse dovranno attenersi nell'attività di analisi e valutazione delle cause di stress.
La valutazione preliminare
La nuova norma prevede una fase di valutazione preliminare dei rischi attraverso lo studio degli "eventi sentinella" (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, lamentele frequenti dei lavoratori) che possono essere spie di un malessere diffuso.
Accanto a ciò dovrà essere portata avanti l'analisi sia del contenuto del lavoro sia del contesto nel quale questo viene svolto: le attrezzature che il dipendente si trova a utilizzare, l'ambiente in cui opera, il suo ruolo nell'organizzazione, la sua autonomia decisionale e le mansioni affidate.
La fase eventuale
Nel caso in cui non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro sarà tenuto solo a darne conto nel Documento di valutazione del rischio e prevedere un piano di monitoraggio.
Se si rilevino invece fattori di rischio tali da richiedere azioni correttive, si dovrà procedere alla pianificazione e all'adozione degli opportuni interventi. Nel caso questi si rivelino inefficaci si dovrà procedere a una valutazione approfondita con l'adozione di questionari, focus group e interviste ai lavoratori finalizzati all'individuazione delle cause da stress.
L'attività di revisione della circolare
Le linee guida individuate dalla circolare ministeriale potranno essere riviste, aggiornate o corrette, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore, dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, che avrà il compito di valutarne l'efficacia e stabilirne eventuali modifiche o integrazioni.