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Antenne per i cellulari con procedura unica

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Questo articolo è stato pubblicato il 07 febbraio 2011 alle ore 06:41.

A CURA DI
Stefano Rossi
Un procedimento unico e semplificato – che riunisce valutazioni edilizie, sanitarie e ambientali – per liberalizzare il mercato. È questa la filosofia ispiratrice del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003) che deve però essere declinato alla luce delle sentenze, anche recenti, sull'installazione delle antenne e degli impianti di telefonia.
Secondo i giudici, una società priva della concessione ministeriale per la gestione del servizio di telefonia mobile, può ottenere il rilascio del titolo abilitativo per l'installazione di impianti radio base se svolge attività strumentale all'effettivo svolgimento del servizio pubblico (Tar Lazio, 3567/2006). Ma questa autorizzazione – afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 8099/2010 – non si può ritenere implicita nella concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione. L'ente locale deputato al ricevimento delle istanze e al rilascio dei titoli abilitativi è il Comune, così come stabilito nella procedura delineata negli articolo 86 e 87 del Dlgs 259. Ed è il Comune – in un'ottica di semplificazione – che rilascia l'autorizzazione all'installazione degli impianti di telefonia, anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.
In sostanza, dopo l'entrata in vigore del Codice, le valutazioni per il rilascio del permesso di costruire, previste dal testo unico dell'edilizia, sono confluite nell'autorizzazione degli articoli 86 e 87 (Consiglio di Stato 6910/2004, 100/2005, Cassazione 33735/2005).
Un ruolo fondamentale è giocato dall'organismo «competente a effettuare i controlli» di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 36/2001. I giudici amministrativi (Tar Lazio 4397/2006, Tar Toscana 158/2008) hanno riconosciuto nell'Arpa l'organismo incaricato di rilasciare il parere di conformità dell'impianto entro 30 giorni dall'istanza. Parere che si inserisce anche nella procedura tramite Dia prevista dal comma 4 dell'articolo 87 per gli impianti di minore potenza.

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La giurisprudenza maggioritaria ha previsto che il soggetto abilitato all'installazione deve essere in possesso del parere favorevole dell'Arpa nel momento del l'attivazione dell'impianto (Tar Campania 1630/2008, Tar Toscana 158/2008, Tar Lecce 4279/2006, Tar Napoli 19379/2004). Quindi un parere che non è richiesto né per la formazione del titolo edilizio né per l'inizio dei lavori. Tuttavia, con sentenza 928/2005 il Tar Veneto ha criticato questa impostazione affermando che il silenzio-assenso di cui all'articolo 87 comma 9 non si forma in mancanza della pronuncia dell'organismo competente ad effettuare i controlli. Una lettura che eviterebbe la realizzazione di impianti assentiti ma privi del parere dell'Arpa, garantendo una maggiore tutela alla salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione in generale.
Un'altra pronuncia recente del Consiglio di Stato (8377/2010) apre all'installazione di infrastrutture per telecomunicazione senza la valutazione di impatto ambientale. In passato era invece imprescindibile sottoporre alla procedura di Via la realizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare. Così, i tribunali amministrativi regionali (Tar Bari 542-546/2000) affermavano che il rilascio da parte dei Comuni di una concessione per l'installazione di tali impianti doveva essere subordinato all'esito positivo della procedura di Via da parte della Regione.
Il Consiglio di Stato (3960/2006), condividendo l'orientamento, dava una nuova lettura dell'articolo 2-bis della legge 189/1997, considerando la Via come un controllo necessario per garantire il benessere della popolazione mediante la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Con l'abrogazione della legge 189/1997 per opera del decreto legislativo 259/2003, invece, la giurisprudenza amministrativa (Tar Liguria 422/2008, Consiglio di Stato 4910/2008) ha affermato che l'installazione di stazioni radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di Via, poiché tali impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria e di interesse pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La procedura ordinaria
Istanza di autorizzazione presentata dai soggetti abilitati (comma 2, articolo 87 del Dlgs 259/2003) al Comune, che procede anche alla valutazione per il rilascio del permesso a costruire (Dpr 380/2001)
Il Comune acquisisce il parere favorevole dell'Arpa entro 30 giorni dalla comunicazione. Per i giudici il parere dell'Arpa è necessario per l'attivazione dell'impianto e non per il permesso di costruire o per l'inizio dei lavori
Il Comune autorizza il soggetto che ha presentato l'istanza entro i successivi 60 giorni dal parere dell'Arpa. In ogni caso, se il Comune non agisce, entro 90 giorni si forma il silenzio-assenso e il soggetto può procedere

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