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Questo articolo è stato pubblicato il 07 febbraio 2011 alle ore 06:41.
A CURA DI
Stefano Rossi
Un procedimento unico e semplificato – che riunisce valutazioni edilizie, sanitarie e ambientali – per liberalizzare il mercato. È questa la filosofia ispiratrice del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003) che deve però essere declinato alla luce delle sentenze, anche recenti, sull'installazione delle antenne e degli impianti di telefonia.
Secondo i giudici, una società priva della concessione ministeriale per la gestione del servizio di telefonia mobile, può ottenere il rilascio del titolo abilitativo per l'installazione di impianti radio base se svolge attività strumentale all'effettivo svolgimento del servizio pubblico (Tar Lazio, 3567/2006). Ma questa autorizzazione – afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 8099/2010 – non si può ritenere implicita nella concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione. L'ente locale deputato al ricevimento delle istanze e al rilascio dei titoli abilitativi è il Comune, così come stabilito nella procedura delineata negli articolo 86 e 87 del Dlgs 259. Ed è il Comune – in un'ottica di semplificazione – che rilascia l'autorizzazione all'installazione degli impianti di telefonia, anche sotto il profilo urbanistico-edilizio.
In sostanza, dopo l'entrata in vigore del Codice, le valutazioni per il rilascio del permesso di costruire, previste dal testo unico dell'edilizia, sono confluite nell'autorizzazione degli articoli 86 e 87 (Consiglio di Stato 6910/2004, 100/2005, Cassazione 33735/2005).
Un ruolo fondamentale è giocato dall'organismo «competente a effettuare i controlli» di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti a livello nazionale in relazione a quanto affermato dalla legge 36/2001. I giudici amministrativi (Tar Lazio 4397/2006, Tar Toscana 158/2008) hanno riconosciuto nell'Arpa l'organismo incaricato di rilasciare il parere di conformità dell'impianto entro 30 giorni dall'istanza. Parere che si inserisce anche nella procedura tramite Dia prevista dal comma 4 dell'articolo 87 per gli impianti di minore potenza.