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Questo articolo è stato pubblicato il 14 settembre 2012 alle ore 21:32.

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Finalmente la lampada ARCO ha trovato giustizia contro gli innumerevoli tentativi di copiatura posti in essere ai suoi danni negli anni.
Oggi, a distanza di oltre 6 anni, è stata infatti emanata la decisione resa dal Tribunale di Milano nel giudizio avviato dalla società FLOS contro la società SEMERARO CASA&FAMIGLIA, per l'illegittima commercializzazione di un modello di lampada (dal nome Fluida), dal design del tutto simile a quello dell'originale ARCO, divenuta l'emblema del design italiano nel mondo.

Una decisione attesa ed accolta con molta soddisfazione sia da parte di FLOS, sia parte degli addetti del settore, che giunge al termine di numerosi interventi apportati negli anni alla normativa nazionale di riferimento, rappresentata dall'art. 239 del D.Lgs 30 del 2005.
Sentenza di cui per il momento non sono ancora noti i contenuti, ma nel cui PQM si legge che: in accoglimento delle domande avanzate da FLOS nei confronti di SEMERARO CASA&FAMIGLIA, con atto di citazione del 23 novembre 2006, accertato che l'importazione e la commercializzazione da parte della società convenuta del modello di lampada denominata Fluida interferisce con i diritti di utilizzazione economica spettanti a FLOS sul modello di lampada denominato ARCO - ritenuto tutelabile ai sensi dell'art. 2 comma 10 della L.A. – (ove è sancito che sono comprese nella protezione autorale le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico) ne inibisce l'ulteriore importazione e commercializzazione..

Ricordiamo brevemente che FLOS aveva incardinato (nel lontano 2006) davanti al Tribunale di Milano dapprima un procedimento cautelare, in seguito un giudizio di merito, volto all'ottenimento della prova dell'avvenuta contraffazione della lampada ARCO e della violazione del diritto d'autore ad opera della società SEMERARO stante la importazione e relativa commercializzazione della lampada Fluida.
Tuttavia, la puntuale tutelabiltà della lampada Arco era ostacolata dal fatto che, all'epoca il design di tale lume non era oggetto di alcuna registrazione, sicché, alla luce della disciplina nazione vigente SEMERARO non incorreva nella violazione della normativa dettata dalla Legge 633 del 1941.

La criticità dell'invocata mancata registrazione del modello e della possibilità del c.d. cumulo di tutela autorale/brevettuale sono statela causa della rimessione, al vaglio della Corte di Giustizia, dell'articolo 239 del Dlgs 30 del 2005, normativa nazionale di riferimento.
Il giudizio in corso avanti alla corte ambrosiana subiva, infatti, una battuta di arresto: il Giudice sollecitava l'intervento della Corte di Giustizia per fare chiarezza sulla disciplina applicabile alle opere di design industriale, con particolare riferimento al regime transitorio di tutela frattanto introdotto per tutelare gli interessi economici di chi produceva e commercializzava prodotti uguali o comunque simili alle opere di design non tutelate dal diritto d'autore, oppure, registrate ma cadute in pubblico dominio per scadenza del periodo di protezione.

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