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Questo articolo è stato pubblicato il 14 settembre 2012 alle ore 21:32.

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Ricordiamo brevemente che sino all'anno 2001 le opere del disegno industriale avrebbero potuto godere della protezione autorale nella sola ipotesi in cui fosse stata riscontrata la c.s. "scindibilità del loro valore artistico dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate".
Mentre, in seguito, ragioni derivanti dalla tutela del legittimo affidamento di una parte del tessuto imprenditoriale nazionale, spinsero il nostro legislatore ad introdurre il c.d. "periodo di grazia" di dieci anni. Ossia, la tutela d'autore non poteva di fatto essere opposta per dice anni a coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, avessero fabbricato o, comunque commercializzato, prodotti di design caduti in pubblico dominio.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 18 gennaio del 2011, ha invece statuito che gli Stati membri non possono negare l'accesso alla tutela di diritto d'autore alle opere di design che presentino i requisiti per l'ottenimento di detta tutela (carattere creativo e valore artistico), affermando, inoltre, che l'inopponibilità del diritto d'autore per un periodo transitorio di dieci anni non poteva ritenersi giustificata dalla necessità di garantire i diritti dei terzi in buona fede, poiché, un periodo più breve sarebbe stato parimenti idoneo a consentire ai medesimi una cessione progressiva dell'attività effettuata

Sulla scorta di tale decisione, il nostro legislatore ha novellato ulteriormente la normativa italiana, rappresentata come detto dall'art. 239 del D.Lgs n. 30 del 2005. Dapprima, per tramite del D.Lgs n. 131 del 2010, con cui è stato sostanzialmente ridotto il regime di transitorio di non proteggibiltà delle opere di design, da 10 anni a 5 anni. Mentre, in seguito, con il D.L. "Milleproroghe" (convertito nella Legge n. 14 del 2012 entrata in vigore il 28 febbraio del 2012), con cui il legislatore ha - inspiegabilmente - esteso da 5 a 13 anni il periodo di moratoria previsto per la tutela autorale delle opere del design industriale. Così permettendo a tutti coloro che hanno riprodotto delle creazioni di design di perseverare nella loro commercializzazione sino ad aprile del 2014.

Inutile asserire che e tale ultima novella abbia suscitato durissime reazioni da parte delle aziende e delle associazioni di categoria, che ritengono tale previsione in aperto contrasto con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia e lo scopo sotteso alla tutela autorale.
In questo quadro, la sentenza ottenuta da FLOS lascia ben sperare per una completa e finalmente puntuale tutela delle eccellenze del design italiano, anche ai sensi della normativa autorale e a prescindere dalla loro registrazione come disegno e modello.
Infatti, pur non conoscendo le motivazioni sottese alla decisione resa dal Tribunale di Milano, la condanna inflitta a SEMERARO lascia supporre la non condivisibilità della normativa nazionale come da ultimo novellata, o meglio la sua disapplicazione, anche da parte dei giudici ambrosiani, i quali non hanno mancato di condannare quest'ultima anche al risarcimento del danno patito da FLOS, per l'importo €. 60.000,00=, in aggiunta all'ordine di distruzione di tutti gli esemplari della lampada Fluida ancora nella sua disponibilità.

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