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Questo articolo è stato pubblicato il 12 agosto 2013 alle ore 06:49.

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Raffaele Lungarella
Iter semplificato – ma solo in parte – per gli immobili vincolati. Il decreto del fare (Dl 69/2013, convertito in legge dal Parlamento) da un lato alleggerisce la procedura per il rilascio del permesso di costruire per gli immobili sottoposti a vincoli, mentre dall'altro continua a richiederlo – o in alternativa la Dia – quando si realizzano su edifici vincolati interventi di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma.
Il vincolo di sagoma
Di fatto, la deregulation sul rispetto della sagoma introdotta all'articolo 10, comma 1, lettera c) del Dpr 380/2001 (si veda l'articolo in basso) non si applica agli immobili assoggettati a vincoli previsti dal Dlgs 42/2004. Nel caso di questi immobili gli interventi di demolizione e ricostruzione per essere considerati di ristrutturazione edilizia devono conservare volumetria e sagoma preesistenti (negli immobili non vincolati è sufficiente il rispetto solo del primo vincolo). In altri termini, quando il nuovo edificio riproduce la stessa forma di quello demolito, l'intervento può essere essere eseguito con la Scia, se la forma cambia è indispensabile chiedere il rilascio del permesso di costruire o la Dia. Peraltro, è bene ricordare che il quadro delle norme nazionali – così come modificato dal decreto "del fare" – va sempre coordinato con le norme regionali (si veda la scheda a destra).
L'iter più leggero
Relativamente alle procedure, le nuove norme intervengono sui commi 8, 9 e 10 dell'articolo 20 del Dpr 380/2001. Il comma 10 viene abrogato: disciplinava il rilascio del permesso di costruire relativo agli immobili sottoposti a vincoli la cui tutela è attribuita ad amministrazioni diverse da quella comunale. La norma abrogata prevedeva che per acquisire i pareri di quelle amministrazioni, il responsabile comunale del provvedimento dovesse convocare una conferenza di servizi. L'attivazione di questa fase procedurale non era richiesta quando i pareri erano di pertinenza del Comune oppure quando l'amministrazione comunale era stata delegata a rilasciarli dalle amministrazioni titolari della relativa competenza. Con le nuove norme l'ufficio comunale convoca la conferenza dei servizi se lo ritiene opportuno, ma non è più obbligato a farlo.
Rilevanti sono anche le modifiche introdotte al comma 9 dell'articolo 20. Nella versione precedente, questa norma prevedeva che nel caso di parere negativo delle amministrazioni competenti a esprimersi sui vincoli ricadenti sull'immobile, «decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto». Se gli altri enti erano contrari, pertanto, l'amministrazione comunale non era tenuta ad assumere alcun provvedimento in risposta all'istanza presentata da un'impresa o un cittadino.
Con le nuove regole, invece, la procedura di rilascio o di diniego del permesso di costruire deve concludersi con un atto dell'amministrazione comunale, che deve essere notificato all'interessato e nel quale devono essere indicati il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere nel caso di non accoglimento della richiesta.
Pur senza ammettere una valutazione meno rigorosa dei vincoli paesaggistici e storico-artistici, l'eliminazione del silenzio-rifiuto introduce una maggiore tutela nei rapporti con la pubblica amministrazione dei soggetti titolari di diritti su quegli immobili: non possono accampare alcun diritto in più a vedere accolte le proprie proposte, ma hanno il diritto di conoscere le ragioni per le quali i progetti avanzati non possono essere realizzati.
Il rendimento energetico
Novità anche in fatto di applicazione del Dlgs 192/2005, relativamente alle regole sul rendimento energetico degli edifici vincolati. In sede di conversione del Dl 63/2013, si è infatti intervenuti sulla norma che escludeva dal l'applicazione del Dlgs 192/2005 gli edifici vincolati «solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici». Ora si precisa che sono le amministrazioni titolari delle autorizzazioni relative al vincolo a dover chiarire se «il rispetto della prescrizione imposta implichi un'alterazione sostanziale del carattere o aspetto» dell'edificio.
Viene quindi reintrodotto il vincolo paesaggistico tra quelli che possono far venir meno l'applicazione del Dlgs 192, ferma restando la valutazione affidata all'autorità preposta al vincolo. La sola violazione di uno dei vincoli, inoltre, dovrebbe essere sufficiente a disapplicare il decreto.

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