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Questo articolo è stato pubblicato il 26 agosto 2013 alle ore 06:48.

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Sui lavori specialistici rischia di avere effetti a catena il ricorso straordinario dell'Agi (associazione grandi imprese di costruzione) al Presidente della Repubblica per ottenere l'annullamento di un ampio ventaglio di previsioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010) considerate fortemente penalizzanti per queste imprese.
Il Consiglio di Stato, il 26 luglio scorso, attraverso una commissione speciale ha dato ragione alle obiezioni dell'Agi in tema di accesso delle imprese alle gare di lavori e ha espresso così parere positivo all'annullamento degli articoli 109, comma 2 e 107, comma 2, del Regolamento. Queste norme infatti hanno trasformato in eccezione la regola generale per cui l'impresa generale in possesso della qualificazione nella categoria prevalente di lavori da appaltare indicata nel bando, e cioè quella di importo più elevato, può qualificarsi ed eseguire anche tutti i restanti lavori di cui si compone l'opera (i cosiddetti lavori scorporabili), anche se non ha le qualificazioni specialistiche.
Di fatto questa regola è rimasta di marginale applicazione: se infatti i lavori scorporabili rientrano in una delle 46 categorie a qualificazione obbligatoria (su 52 totali) l'impresa generalista che intende partecipare alla gara deve subappaltare i lavori ad altri soggetti qualificati nelle categorie specialistiche. Oppure nel caso di opere «super-specialistiche» (in 24 categorie) di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, solo il 30% potrà essere subappaltato, mentre per la restante parte va costituita un'associazione tra impresa generale e specialistica.
Ora il Consiglio di Stato ha detto che la regola deve ritornare ad essere tale: la qualificazione in una categoria generale già comprende nella normalità dei casi l'idoneità a eseguire una serie di opere specialistiche accessorie.
Ma quali saranno le conseguenze? Da quando la nuova disciplina dovrà essere applicata? L'annullamento effettivo delle disposizioni del Regolamento dovrà attendere il decreto del Presidente della Repubblica, a cui è stato indirizzato il ricorso da parte dell'Agi e che recepirà il parere del Consiglio di Stato. Fino a quel momento il Regolamento rimarrà in vita e quindi le stazioni appaltanti dovrebbero continuare ad applicarlo integralmente. Non si possono tuttavia escludere contenziosi da parte di singoli operatori che non vorranno perdere l'occasione di giocarsi questa carta. Il parere rilasciato dal Consiglio di Stato infatti riconosce che il Regolamento ben potrebbe essere oggetto comunque di contestazione da parte dell'impresa al momento della pubblicazione del bando di gara e cioè quando la lesione si concretizza con l'atto applicativo: le disposizioni regolamentari in questione, se in violazione di norme di livello superiore potranno essere disapplicate dal giudice amministrativo.

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