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Questo articolo è stato pubblicato il 02 settembre 2013 alle ore 06:46.

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I limiti di spesa – siano essi per le ristrutturazioni, per la riqualificazione energetica – sono riferiti a unità immobiliare. Vale a dire che a nulla conta il numero dei proprietari o la durata delle opere, conseguendone che per ciascun immobile la parte di spesa detraibile va divisa per il numero dei partecipanti.
Inoltre, il limite va in ogni caso rapportato all'intero intervento a prescindere dalla durata che questo possa avere, dovendo così considerare anche le detrazioni fruite in anni precedenti o, comunque, in corso d'anno prima dell'entrata in vigore dei bonus (il 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 e scade il 31 dicembre, tranne gli interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari dell'edificio, agevolati fino al 30 giugno 2014).
Tuttavia, interpretando estensivamente la disposizione, opere non direttamente collegate tra loro ed effettuate a distanza (anche breve) di tempo, possono "moltiplicare" il beneficio.
Si pensi ad un contribuente che decide di ristrutturare integralmente gli interni della propria abitazione. L'opera termina nel corso di due mesi dall'avvio. Decorso un breve arco temporale, decide di eseguire la manutenzione straordinaria dei muri esterni, modificandone l'isolamento termico, il colore e gli infissi. Di fatto, si tratta di due interventi, caratterizzati da un inizio ed una fine, per i quali sarà possibile considerare distinti tetti massimi di spesa.
Per ciò che non rientra nel bonus energetico, sarà così possibile beneficiare del 50% fino a 96mila euro per tutte le opere comprese nella ristrutturazione interna e un altro 50% fino a 96mila euro per le opere di manutenzione straordinaria. Tuttavia è fondamentale che i due interventi non siano in alcun modo collegati (medesima pratica edilizia, prosecuzione, medesimo contratto di appalto, eccetera) in quanto in caso contrario, sarebbero considerati unico lavoro "complesso" di ristrutturazione di edificio.
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I casi pratici
I LAVORI INIZIATI NEL 2012
Un contribuente ha iniziato una ristrutturazione nel 2012, pagando le prime due rate da 30mila euro ciascuna il 30 aprile e il 30 settembre 2012. Nel 2013 versa altri 30mila euro. Il saldo di 20mila euro sarà versato nella primavera del 2014. Come si divide il bonus?
P Per il 2012 la prima rata può beneficiare del 36% e la seconda del 50%, per una detrazione complessiva di 25.800 euro (36% di 30 mila P e 50% di 30 mila P) da dividere Pin 10 anni. Per il 2013 la quota è di 15 mila P euro (50% di 30 mila P). Per il 2014, si potranno inserire solo 3 mila P euro ossia il 50% dei 6 mila P rimasti per raggiungere il limite di 96 mila P euro
IL NUOVO INTERVENTO
Un contribuente nel 2011 ha trasformato un negozio in abitazione, spendendo 40mila euro per la risistemazione. Ora è necessario rifare il tetto dell'edificio, per una spesa prevista di 30mila euro. Può beneficiare della detrazione sui nuovi lavori?
Il nuovo lavoro è un intervento a sé non collegato al precedente. Ne consegue che il contribuente avrà diritto a considerare i tetti di spesa nella misura piena – con la possibilità di arrivare fino a un massimo di 96mila euro per il 50% e di 48mila per il 36% – non dovendo computare anche le spese per le opere già eseguite
IL LIMITE DI SPESA PER ANNO SOLARE
Il proprietario di una villetta monofamiliare ha iniziato a settembre 2012 un intervento di restauro e risanamento conservativo sull'immobile, pagando l'anno scorso 20mila euro. Nel 2013 ha speso finora 80mila euro. Ha già raggiunto la spesa massima del bonus?
Il limite di spesa di 96mila euro va considerato per unità immobiliare a prescindere dall'anno in cui sono stati spesi. Trattandosi del medesimo intervento, la somma totalmente spesa (100mila euro) supera il limite previsto. I pagamenti in eccesso non potranno essere portati in detrazione
IL CUMULO CON ALTRE SPESE
Un contribuente sta per avviare lavori di rifacimento del bagno e spostamento di una parete interna del proprio alloggio, con contestuale cambio delle finestre e delle persiane. Come si combinano i bonus del 50% e del 65 per cento?
Il contribuente potrà scegliere quale opera imputare a un'una o all'altra agevolazione.
Le finestre, ricorrendone
i requisiti richiesti, possono rientrare
nel bonus energetico (65%) mentre il resto
delle opere in quello riservato alla ristrutturazione (50%)

IL CANTIERE «COMPLESSO»
Un contribuente esegue una manutenzione straordinaria sulla facciata di un'abitazione. L'intervento comprende opere di rifacimento del cappotto, modifica dei serramenti e tinteggiatura. Come potrà quantificare il bonus spettante?
L'intervento può rientrare sia nell'agevolazione del 50% con il limite di 96mila euro e sia nella riqualificazione energetica nella misura del 65 per cento. In quest'ultima ipotesi i limiti di spesa devono essere quantificati in relazione alle specifiche opere eseguite (per la riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è di 100mila euro)

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