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Norme e Tributi In primo piano

La riscossione gioca d'anticipo

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Questo articolo è stato pubblicato il 28 maggio 2010 alle ore 08:35.

Luigi Lovecchio
In presenza di un avviso di accertamento Iva o ai fini delle imposte sui redditi, l'espropriazione forzata dei beni del debitore inizierà, in genere, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'avviso, senza passare dalla notifica della cartella di pagamento. Questo a partire dagli atti notificati dal 1° luglio 2011, relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi. Sono numerose le novità apportate dalla manovra del Governo, al fine di velocizzare e rendere più efficienti le procedure di riscossione.
A tutt'oggi, dopo la notifica di un avviso di accertamento, il contribuente riceve la cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo dell'intero carico fiscale oppure, in presenza di ricorso contro l'avviso, l'iscrizione a ruolo provvisoria di parte delle maggiori somme dovute. Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l'agente della riscossione può iniziare la procedura esecutiva. Il dl prevede che l'atto di accertamento diventerà esso stesso titolo esecutivo. Di conseguenza, se il contribuente non pagherà entro il termine della proposizione del ricorso, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni da tale termine, il carico fiscale sarà affidato automaticamente all'agente della riscossione. Quest'ultimo procederà all'espropriazione forzata ed attiverà le altre procedure stabilite nel Dpr 602/73 (ipoteca, fermo, pignoramento presso terzi, eccetera).
Una volta scaduto il termine per il pagamento dell'avviso, sulle somme dovute decorreranno gli interessi di mora nella misura fissata nel Dpr 602/73, e a carico del debitore verranno posti per intero l'aggio dell'agente della riscossione e le spese della procedura esecutiva. La nuova disciplina potrà essere applicata anche per la riscossione integrale delle somme dovute, in presenza di fondato pericolo della riscossione, in luogo della formazione dei ruoli straordinari. L'espropriazione forzata deve comunque essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, a pena di decadenza. Si tratta dunque di una evidente velocizzazione dei tempi della riscossione che tuttavia richiede necessari adattamenti alla procedura di sospensione giudiziale, di cui all'articolo 47 del Dlgs 546/92.

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Proprio in tema di sospensione giudiziale, si registra l'altra novità che dispone il termine massimo di 150 giorni per la validità dell'ordinanza che accoglie l'istanza di sospensione. Non è chiaro cosa accade se il processo di primo grado dura oltre 150 giorni dalla sospensiva. Sembra che si debba presentare una nuova istanza di sospensione. Per questa disposizione, peraltro, l'entrata in vigore è immediata.
A partire dal 1° gennaio 2011, inoltre, è fatto divieto di pagare mediante compensazione con crediti tributari le imposte iscritte a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. In caso di compensazione indebita, si applica la sanzione del 50 per cento. La modalità della compensazione resterà quindi utilizzabile solo per i pagamenti dei ruoli eseguiti tempestivamente (60 giorni dalla notifica della cartella). È comunque prevista l'emanazione di un decreto delle Finanze, entro 180 giorni, che indicherà le forme di questa compensazione.
Sempre a decorrere dal prossimo anno non sarà più possibile proporre compensazioni volontarie di crediti per imposte con somme a ruolo di importo non superiore a 1.500 euro.
Le cartelle di pagamento, infine, potranno essere notificate anche attraverso la posta elettronica certificata.
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