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Questo articolo è stato pubblicato il 31 maggio 2010 alle ore 08:05.
Alessandro Sacrestano
I compensi corrisposti dal gestore a terzi esercenti, incaricati per la raccolta delle giocate nelle slot machine, sono esenti da Iva, anche se il «compenso unico» copre altri servizi aggiuntivi resi dall'esercente.
È quanto ha stabilito la Ctr di Venezia-Mestre con la sentenza n. 38/1/10, allineandosi alla giurisprudenza prevalente in materia, ma fornendo, nel contempo, un interessante indirizzo interpretativo sul contratto trilaterale (concessionario-gestore-esercente) che regola la raccolta delle giocate.
L'utilizzo delle macchinette da gioco è disciplinato dall'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Rd n. 773/31). Nel caso delle slot machine, l'attuale normativa prevede un collegamento via cavo alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, per il tramite di apposite società concessionarie che utilizzano, per la raccolta delle giocate, terzi soggetti (gli esercenti), che ospitano nei loro locali le macchinette.
A questi soggetti, spetta un compenso predeterminato, variabile in funzione dei livelli di raccolta, da dividere con gli altri operatori coinvolti nel rapporto trilaterale. Ebbene, è proprio su tale compenso che si è sviluppato un contenzioso fra Fisco ed esercenti, a proposito dell'imponibilità Iva dell'intera remunerazione o di una quota di essa.
A regolare la fattispecie è l'articolo 10, comma 1, n. 6 del Dpr n. 633/72. In base a tale norma, è esente da Iva tanto l'esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi in questione, che i rapporti contrattuali tra il concessionario, il gestore e l'esercente per la raccolta delle giocate. Fin qui tutto sembrerebbe pacifico. Come dimostra, però, la sentenza dei giudici veneti, la posizione del Fisco tende a evidenziare che, oltre alla raccolta delle giocate, il rapporto che lega in particolare il gestore all'esercente, richiede lo svolgimento di una serie ulteriore di prestazioni, tra le quali la custodia e il diritto di esclusiva e di utilizzazione degli spazi all'interno del locale. Queste ultime, a parere del Fisco, sono operazioni non coperte dall'esenzione.







