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Questo articolo è stato pubblicato il 12 giugno 2010 alle ore 08:06.
I cofinanziamenti nazionali ai contributi Ue alle imprese, erogati nell'ambito del Piano 2007/2013, non dovranno essere assoggettati a ritenuta d'acconto. A chiarirlo è la risoluzione n. 51/E, emanata ieri dall'agenzia delle Entrate, che segna un importante punto di svolta rispetto alla precedente gestione 2000/2006. L'attenzione dell'agenzia era stata richiamata sulla nuova normativa Ue contenuta nel Regolamento 1083/06 che, in materia, a sua volta aveva segnato un'inversione di tendenza rispetto al precedente Regolamento 1260/99.
Si tratta di una gradita semplificazione per i tanti soggetti (gli stessi ministeri, le regioni, le provincie, i comuni, e i tanti enti pubblici e para pubblici) che gestiscono, a diverso titolo e con differenti funzioni, i tanti miliardi di euro dei Fondi Ue della programmazione 2007/2013. Del resto l'agenzia non ha potuto che prendere atto delle nuove disposizioni Ue in materia.
La questione prende le mosse dal dispositivo del secondo comma dell'articolo 28 del Dpr 600/1973. Sino a oggi, la ritenuta veniva applicata a tutti i contributi erogati alle imprese con fondi "nazionali" (provenienti dal bilancio dello Stato o degli enti) ma non a quelli erogati con fondi Ue. Ciò perché la norma nazionale del Dpr 600 doveva, comunque, sottostare al disposto del Regolamento Ue n. 1260/99 (relativo al periodo 2000/2006) che - nell'ambito delle operazioni cofinanziate coi Fondi Ue - circoscriveva l'applicazione del "principio di integrità" unicamente agli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi all'operazione e non anche alla quota dei fondi nazionali.
Nell'utilizzo dei Fondi Ue vigeva (e vige tuttora) anche il "principio dell'addizionalità", per il quale un euro di finanziamento Ue deve essere affiancato da un euro di finanziamento proveniente dal bilancio dello Stato. Ciò significa che i fondi strutturali possono essere validamente impiegati dagli Stati membri solo se questi impegnano (sulle medesime operazioni) un pari volume di risorse. Ebbene, nell'ambito dei finanziamenti alle imprese e con riferimento all'eventuale ritenuta da applicare, sino a oggi gli enti erogatori dovevano fare attenzione a gestire in due modi diversi le operazioni: sulla parte di finanziamento erogato con Fondi Ue non doveva essere applicata alcuna ritenuta, diversamente da quanto doveva avvenire nella gestione della "quota nazionale" del finanziamento attribuito.