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Questo articolo è stato pubblicato il 05 luglio 2010 alle ore 08:06.
I beni del fondo patrimoniali non sono ipotecabili, perché l'iscrizione pregiudicherebbe la loro commerciabilità e monetizzazione volte a soddisfare i bisogni di famiglia. Sono questi i principi espressi dalla Ctr Piemonte con la sentenza 18/5/10. Nel caso in esame, il contribuente aveva costituito un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e successivi.
A tal fine conferiva alcuni immobili tramite atto notarile, che veniva trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari e annotato a margine dell'atto di matrimonio. Ma il concessionario della riscossione li ipotecava. Da qui l'impugnazione del contribuente. Tale atto risultava pienamente opponibile ai terzi essendo essere state adempiute tutte le formalità pubblicitarie previste dalla legge. Il fondo, per la sua natura, è destinato esclusivamente «a far fronte ai bisogni della famiglia», e non può essere utilizzato per il soddisfacimento di debiti contratti per scopi estranei a detta finalità. L'estraneità era a conoscenza del concessionario: la cartella esattoriale, che aveva originato l'iscrizione ipotecaria, conteneva un notevole debito per l'Iva derivante dall'attività imprenditoriale della Snc della quale il contribuente era socio.
La Ctp Torino accoglieva il ricorso, e la sentenza veniva impugnata. Per il concessionario l'interpretazione, da attribuire all'«esecuzione sui beni del fondo», era da riferire agli effettivi atti esecutivi di spoliazione del patrimonio del debitore, non estendibile all'iscrizione ipotecaria, che rivestirebbe solo natura e finalità puramente cautelari, cioè di protezione e garanzia del creditore.
Tale tesi non era condivisa dalla Ctr. L'articolo 170, stabilendo che non è consentita l'esecuzione sui beni di quel patrimonio se non a fronte di debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non può che riferirsi a tutto il procedimento esecutivo, compresi gli atti prodromici, anche se non sono ancora strettamente atti della spoliazione.
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