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Norme e Tributi Fisco

Fattura elettronica in par condicio al via dal 2013

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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 08:28.

L'Europa punta sulla semplificazione e sull'armonizzazione della normativa Iva spingendo per l'adozione generalizzata della fatturazione elettronica, il tutto anche nell'ottica della lotta alle frodi Iva. Va in questa direzione la direttiva di riforma delle regole di fatturazione approvata dal consiglio Ecofin di ieri, che dovrà essere adottata dagli Stati membri entro la fine del 2012 per entrare in vigore dal 1° gennaio 2013. Gli operatori saranno liberi di adottare nuovi strumenti di autenticazione dell'origine della fattura.

La necessità di rivedere il sistema comunitario – basato sugli ormai datati dettami della direttiva 2001/115/CE – era stata chiaramente esposta nella comunicazione della Commissione n. 21 del 2009, recante la proposta di revisione delle regole di fatturazione, i cui contenuti sono stati in gran parte ripresi dalla direttiva varata ieri. Anzitutto, la novella si propone di corrispondere alle istanze degli operatori economici, soprattutto le Pmi, che da tempo lamentano costi di compliance crescenti in ragione degli oneri amministrativi connessi al sistema di fatturazione in essere.

In questa ottica, la direttiva realizza una sostanziale equiparazione di trattamento fra le fatture cartacee ed elettroniche, eliminando molti di quei vincoli che hanno finito per relegare a un ruolo di nicchia lo strumento della fatturazione elettronica. Questa azione è stata accompagnata da uno sforzo teso ad armonizzare la disciplina comune di riferimento, riducendo le opzioni lasciate attualmente agli Stati membri, anche allo scopo di ricondurre a un orizzonte temporale il più possibile unitario il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie, così che risulti possibile ottenere una omogeneizzazione e una maggiore tempestività dei dati trasmessi attraverso i modelli Intrastat.

Così, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario in reverse charge è stato previsto che la fattura debba essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'operazione, eliminando la discrezionalità di cui oggi dispongono gli Stati membri, mentre nelle cessioni intracomunitarie gli acconti non influenzano più l'esigibilità dell'Iva, che rimane collegata all'operazione principale. L'esigenza di poter contare su un flusso informativo costante ha portato anche a prevedere nelle cessioni continuative di beni fra stati Ue la fissazione convenzionale dell'effettuazione dell'operazione alla fine di ogni mese di calendario, riprendendo, in parte, quanto già previsto dall'articolo 64 della direttiva 2006/112/CE in tema di servizi di durata ultrannuale.

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Serve l'assenso del destinatario

Incoraggiare il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli

Tags Correlati: Ecofin | Iva | Ricevuta fiscale | Stati Membri |

 

Dal lato del sostegno alle Pmi, la direttiva introduce nel sistema un modello ufficiale di Iva "per cassa", colmando così una lacuna che nel tempo ha portato i Paesi membri (fra cui l'Italia) ad adottare regimi propri in deroga caratterizzati da un notevole grado di disarmonizzazione. Il meccanismo europeo consente al fornitore/prestatore di corrispondere l'Iva all'erario solo previo pagamento da parte del cessionario/committente, maturando, però, il corrispondente diritto a detrazione - a differenza di quanto previsto dal sistema italiano - solo a seguito del pagamento dei propri fornitori. L'accesso al regime è consentito agli operatori con volume d'affari non superiore a 500mila euro, elevabile, su base nazionale, fino a 2 milioni previa consultazione del Comitato Iva. A favore degli operatori di modeste dimensioni si pone anche l'istituzione della fatturazione semplificata, che consente l'emissione di documenti dal contenuto ridotto - in sostanza limitato ai dati del l'emittente, alla quantità, alla qualità e al prezzo dei beni/servizi - per corrispettivi di importo inferiore a 100 euro.

La semplificazioneFattura elettronica
Equiparazione tra la fatturazione elettronica e cartacea con semplificazione delle regole di emissione. Il ricorso a una fattura elettronica è, però, ancora subordinato all'accordo del destinatario. L'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo ad alcune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati e le firme elettroniche avanzate. Tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non sono più obbligati a ricorrere a una particolare tecnologia

Rapporti intracomunitari
Per le cessioni intracomunitarie di beni o per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi in reverse charge, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta

Cessioni continuative
Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore a un mese di calendario – spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto inizia e ceduti o trasferiti in esenzione Iva in altro Stato membro da un soggetto passivo – si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario

Acconti
Nelle cessioni intracomunitarie gli acconti non incidono sull'esigibilità dell'imposta

Iva per cassa
I soggetti passivi con volume d'affari non eccedente 500mila euro (elevabile, su base nazionale, a 2 milioni) possono optare per il regime Iva per cassa

Fattura semplificata
Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata per importi fino a 100 euro

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