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Questo articolo è stato pubblicato il 14 luglio 2010 alle ore 08:28.
L'Europa punta sulla semplificazione e sull'armonizzazione della normativa Iva spingendo per l'adozione generalizzata della fatturazione elettronica, il tutto anche nell'ottica della lotta alle frodi Iva. Va in questa direzione la direttiva di riforma delle regole di fatturazione approvata dal consiglio Ecofin di ieri, che dovrà essere adottata dagli Stati membri entro la fine del 2012 per entrare in vigore dal 1° gennaio 2013. Gli operatori saranno liberi di adottare nuovi strumenti di autenticazione dell'origine della fattura.
La necessità di rivedere il sistema comunitario – basato sugli ormai datati dettami della direttiva 2001/115/CE – era stata chiaramente esposta nella comunicazione della Commissione n. 21 del 2009, recante la proposta di revisione delle regole di fatturazione, i cui contenuti sono stati in gran parte ripresi dalla direttiva varata ieri. Anzitutto, la novella si propone di corrispondere alle istanze degli operatori economici, soprattutto le Pmi, che da tempo lamentano costi di compliance crescenti in ragione degli oneri amministrativi connessi al sistema di fatturazione in essere.
In questa ottica, la direttiva realizza una sostanziale equiparazione di trattamento fra le fatture cartacee ed elettroniche, eliminando molti di quei vincoli che hanno finito per relegare a un ruolo di nicchia lo strumento della fatturazione elettronica. Questa azione è stata accompagnata da uno sforzo teso ad armonizzare la disciplina comune di riferimento, riducendo le opzioni lasciate attualmente agli Stati membri, anche allo scopo di ricondurre a un orizzonte temporale il più possibile unitario il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie, così che risulti possibile ottenere una omogeneizzazione e una maggiore tempestività dei dati trasmessi attraverso i modelli Intrastat.
Così, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario in reverse charge è stato previsto che la fattura debba essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'operazione, eliminando la discrezionalità di cui oggi dispongono gli Stati membri, mentre nelle cessioni intracomunitarie gli acconti non influenzano più l'esigibilità dell'Iva, che rimane collegata all'operazione principale. L'esigenza di poter contare su un flusso informativo costante ha portato anche a prevedere nelle cessioni continuative di beni fra stati Ue la fissazione convenzionale dell'effettuazione dell'operazione alla fine di ogni mese di calendario, riprendendo, in parte, quanto già previsto dall'articolo 64 della direttiva 2006/112/CE in tema di servizi di durata ultrannuale.