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Questo articolo è stato pubblicato il 16 luglio 2010 alle ore 12:19.

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Disco verde alle tariffe minime nell'autotrasportoDisco verde alle tariffe minime nell'autotrasporto

Via libera da un consiglio dei ministri "lampo", iniziato alle ore 10.25 e terminato poco dopo le 11, al decreto legge sull'autotrasporto, che reintroduce i "costi minimi di esercizio" anche nei contratti stipulati in forma scritta. Aboliti nel 1996, saranno ora individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica. Accordi che dovranno essere stipulati entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto, altrimenti le tariffe minime saranno fissate direttamente dall'Osservatorio della consulta.

Per Palazzo Chigi, l'intervento rende «più competitivo il settore dell'autotrasporto di merci su strada, che ha particolarmente risentito della congiuntura economia sfavorevole oltre che del forte aumento del costo del gasolio». Critiche, invece, da Confindustria e Antitrust, secondo cui le nuove norme frenano la libertà negoziale delle imprese e restringono la concorrenza.

Il provvedimento, che recepisce, in sostanza, gli emendamenti alla manovra in tema di autotrasporto approvati dalla commissione Bilancio, ma poi cancellati dal maxiemendamento del Governo, in arrivo alla Camera, «per motivi tecnico-procedurali», prevede anche come nel contratto scritto sia indicato, tra l'altro, il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico.

Il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, oltre alle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del periodo di franchigia, fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Nelle primissime versioni del provvedimento, era previsto, invece, che la rivalsa fosse esercitabile nei confronti del titolare del luogo di carico e scarico. L'indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Queste disposizioni non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti.

Altra novità prevista dal decreto legge è l'affermazione del principio della responsabilità solidale di tutta la filiera per il mancato pagamento dell'ultimo sub-vettore. Vale a dire, che le nuove norme consentono a quest'ultimo (12 mesi dopo l'approvazione del decreto) di rivalersi nei confronti del soggetto iniziale della filiera e non soltanto di chi lo ha ingaggiato.

Si fissa poi in 60 giorni dall'emissione della fattura il termine (derogabile solo tramite accordi di settore) di pagamento del corrispettivo relattivo a contratti di trasporto di merci su strada e si prevede, anche, in tema di bancali (ossia i cosiddetti "pallets") che in ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non abbia alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. Un'ultima novità, infine, attiene alla cosiddetta "scheda di trasporto", che diventa documento centrale per la verifica di eventuali corresponsabilità dei soggetti coinvolti nel trasporto.

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