Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 21 luglio 2010 alle ore 07:41.
Confisca senza vincoli territoriali. Almeno nell'Unione europea. Al Consiglio dei ministri di questa settimana verrà presentato un disegno di legge che, in esecuzione della Comunitaria 2008, da attuazione alla decisione quadro del 2006 per il riconoscimento reciproco delle misure patrimoniali tra i paesi appartenenti alla Ue. Un provvedimento che chiude in un certo senso il cerchio aperto con le misure sul mandato d'arresto, passando dalle disposizioni privative della libertà personale a quelle di attacco ai patrimoni sospetti. Obiettivo il consolidamento di un sistema di cooperazione penale basato sul reciproco affidamento da parte delle autorità giudiziarie.
Il decreto fissa innanzitutto una nutrita lista di gravi reati per i quali non vale il requisito della doppia incriminazione, a patto che la pena base non sia inferiore a tre anni. Tra questi il terrorismo, l'associazione per delinquere, lo sfruttamento sessuale in varie forme, ma anche la corruzione, il riciclaggio e la criminalità ambientale e informatica. Per tutti gli altri reati non inseriti in questo elenco, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di confisca è emesso solo quando i fatti per i quali le decisioni sono state pronunciate sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana.
Dal punto di vista procedurale, la richiesta di esecuzione della confisca deve arrivare dalla magistratura dello stato di emissione. A decidere sulla domanda è la corte d'appello del luogo dove si trova il bene interessato. Se poi i luoghi sono diversi, il riferimento cade su quello dove si trova il bene di maggior valore. La corte d'appello di Roma rappresenta l'autorità cui rivolgersi per i casi di più difficile identificazione della competenza.
Il provvedimento puntualizza anche i motivi che giustificano il rifiuto opposto dalla corte d'appello (che deve comunque decidere entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta di eseguire la confisca): innanzitutto l'incompletezza della documentazione e quando dalle informazioni risulta evidente che l'esecuzione della confisca violerebbe il principio del ne bis in idem. No d'obbligo anche quando la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato sulla base della legislazione italiana, o quando esistono forme di immunità particolari. Cruciale poi anche la previsione di un rifiuto in tutti i casi in cui i diritti delle parti interessate o quelli di terzi in buona fede rendono impossibile l'esecuzione secondo il nostro ordinamento.