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Questo articolo è stato pubblicato il 21 luglio 2010 alle ore 08:45.
La semplificazione dei procedimenti amministrativi necessari per intraprendere nuove attività economiche compie un passo in avanti. Dopo l'introduzione della comunicazione unica – divenuta realtà dal 1° aprile – il maxiemendamento del governo alla manovra correttiva (Dl 78/2010) rivoluziona le regole della dichiarazione di inizio attività (Dia), che si trasforma in semplice Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Anche su questo aspetto della manovra non sono previste modifiche. Ancora ieri, infatti, maggioranza e governo hanno chiuso in modo netto a ogni ipotesi di modifica del provvedimento, stroncando sul nascere le indiscrezioni sulla presentazione di un emendamento bipartisan volto a salvare gli scatti degli stipendi del personale diplomatico.
Con la semplice "segnalazione", dunque, si potrà iniziare a operare. In altri termini, si passa da un controllo preventivo di valutazione (Dia ) – che necessitava, in ogni caso, del decorso di un tempo minimo (30 giorni) messo a disposizione per "istruire la pratica" – a una verifica ex post (Scia) dei documenti allegati a quest'ultima, con conseguente possibilità di avvio immediato dell'attività. Con le nuove regole, anche là dove sia la legge stessa a richiedere una preventiva acquisizione di pareri di organi o enti appositi – oppure l'espletamento di verifiche preventive – è prevista la sostituzione di questi atti con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni. Sul piano tecnico giuridico, la novità del maxi emendamento è resa possibile con la riscrittura integrale dell'articolo 19 della legge 241/90 (più volte modificato) in materia di Dia. Con la conversione della manovra estiva, la "segnalazione" andrà presentata – prevede la norma – all'amministrazione competente (spesso, l'ente locale), in attesa (si ritiene) della piena operatività di un'altra rilevante innovazione (lo Sportello unico informatizzato del sito impresainungiorno.gov.it). Grazie a essa, sarà possibile ottenere il rilascio (anche solo col meccanismo del silenzio assenso) di autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.