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Norme e Tributi In primo piano

Al traguardo l'impresa in un giorno

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Questo articolo è stato pubblicato il 21 luglio 2010 alle ore 08:45.

La semplificazione dei procedimenti amministrativi necessari per intraprendere nuove attività economiche compie un passo in avanti. Dopo l'introduzione della comunicazione unica – divenuta realtà dal 1° aprile – il maxiemendamento del governo alla manovra correttiva (Dl 78/2010) rivoluziona le regole della dichiarazione di inizio attività (Dia), che si trasforma in semplice Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Anche su questo aspetto della manovra non sono previste modifiche. Ancora ieri, infatti, maggioranza e governo hanno chiuso in modo netto a ogni ipotesi di modifica del provvedimento, stroncando sul nascere le indiscrezioni sulla presentazione di un emendamento bipartisan volto a salvare gli scatti degli stipendi del personale diplomatico.

Con la semplice "segnalazione", dunque, si potrà iniziare a operare. In altri termini, si passa da un controllo preventivo di valutazione (Dia ) – che necessitava, in ogni caso, del decorso di un tempo minimo (30 giorni) messo a disposizione per "istruire la pratica" – a una verifica ex post (Scia) dei documenti allegati a quest'ultima, con conseguente possibilità di avvio immediato dell'attività. Con le nuove regole, anche là dove sia la legge stessa a richiedere una preventiva acquisizione di pareri di organi o enti appositi – oppure l'espletamento di verifiche preventive – è prevista la sostituzione di questi atti con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni. Sul piano tecnico giuridico, la novità del maxi emendamento è resa possibile con la riscrittura integrale dell'articolo 19 della legge 241/90 (più volte modificato) in materia di Dia. Con la conversione della manovra estiva, la "segnalazione" andrà presentata – prevede la norma – all'amministrazione competente (spesso, l'ente locale), in attesa (si ritiene) della piena operatività di un'altra rilevante innovazione (lo Sportello unico informatizzato del sito impresainungiorno.gov.it). Grazie a essa, sarà possibile ottenere il rilascio (anche solo col meccanismo del silenzio assenso) di autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

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Tags Correlati: Direzione Investigativa Antimafia | Enti locali | Segnalazione certificata di inizio attività

 

La semplificazione non trova un'applicazione indiscriminata. È stata, infatti, confermata (come per la Dia) la necessità di escludere il comparto delle attività a prevalente carattere finanziario (banche e intermediari finanziari), nonché quelli in cui siano necessari atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, al l'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia e delle finanze. La possibilità di poter operare sin da subito ha portato, poi, a tenere fuori dalla Scia quei procedimenti in cui, data la tipologia di attività che si intende avviare, sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e quelli in cui rimangono limitazioni imposte dalle norme Ue. Per permettere all'amministrazione i necessari controlli, la Scia dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà per quanto riguarda l'attestazione di stati, qualità personali e fatti, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, o dalle dichiarazioni di conformità rilasciate da parte delle Agenzie delle imprese. Tutte le attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione – ove si accerti la carenza dei requisiti e presupposti richiesti per l'inizio dell'attività – sono emessi i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ferma restando la possibilità del richiedente di conformare l'attività alla normativa vigente nel termine fissato dalla stessa amministrazione. Decorso tale data, l'intervento dell'amministrazione è limitato alla sola presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, sempreché non sia possibile la conformazione dell'attività alla normativa vigente.

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