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Questo articolo è stato pubblicato il 30 luglio 2010 alle ore 08:26.
A partire dagli atti notificati dal primo luglio 2011 la riscossione degli avvisi di accertamento sarà più veloce. In compenso, il provvedimento con il quale il giudice tributario dispone la sospensione del pagamento degli atti impugnati torna ad avere validità sino a tutta la durata del procedimento di primo grado, e non solo per 150 giorni. Queste novità sono contenute nel decreto legge n. 78/2010 appena convertito in legge.
Sotto il primo profilo, si segnala un profondo cambiamento delle modalità di riscossione degli atti accertativi. In base alle disposizioni vigenti, il contribuente che propone ricorso avverso un avviso di accertamento è tenuto comunque a pagare una somma pari alla metà della maggiore imposta accertata, a titolo di iscrizione a ruolo provvisoria. A tale scopo egli deve comunque attendere la notifica di una cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione. Il versamento di quanto richiesto deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica della cartella. In mancanza, l'agente della riscossione provvede agli atti esecutivi secondo le procedure di legge (iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, ganasce fiscali, pignoramenti, eccetera).
Gli avvisi di accertamento ai fini Iva e delle imposte sui redditi notificati dal primo luglio dell'anno prossimo e relativi alle annualità 2007 e successive, invece, conterranno l'intimazione a pagare entro il termine della proposizione del ricorso. Tali avvisi, inoltre, diventeranno esecutivi dopo sessanta giorni dalla notifica e saranno trasmessi all'agente della riscossione. Quest'ultimo, una volta decorsi trenta giorni dalla scadenza dell'intimazione, procederà al recupero coattivo, secondo le modalità suddette, senza la previa notifica della cartella di pagamento. In pratica, il contribuente, passati 90 giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento (60 giorni per ricorrere più ulteriori 30 giorni), non riceverà più alcun atto intermedio. Egli sarà così da subito soggetto alle azioni esecutive di Equitalia. La nuova disposizione prevede inoltre che gli atti della espropriazione forzata devono essere obbligatoriamente attivati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.