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INTERESSI PASSIVI / Interessi commerciali omogenei

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Questo articolo è stato pubblicato il 01 settembre 2010 alle ore 08:01.

Uno dei passaggi più complessi nella determinazione del reddito delle società di capitali, ormai da due anni, è rappresentato dalla quantificazione della parte deducibile degli interessi passivi alla luce dell'articolo 96 del Tuir.
L'agenzia delle Entrate è intervenuta più volte sulle implicazioni pratiche di questa materia, e recentemente, con la circolare 38 del 23 giugno 2010, si è interessata anche della materiale compilazione del prospetto che, in certi casi, va adattato superando anche la stretta letteralità delle istruzioni al modello Unico.

In particolare due tematiche analizzate dalla circolare hanno immediati riflessi compilativi: la integrale deducibilità degli interessi passivi "commerciali", e la possibilità di compensare gli interessi passivi di periodi precedenti con interessi attivi del periodo 2009.

Interessi passivi commerciali
Nel rigo RF 118, colonna 1, vanno indicati gli interessi passivi di periodo che devono essere sottoposti al tetto di deducibilità del 30% del Rol. L'articolo 96 del Tuir si riferisce agli interessi passivi che hanno natura finanziaria, escludendo in modo chiaro quelli che hanno natura commerciale di carattere implicito, cioè non esposti nel conto economico ma inclusi nel debito verso il fornitore. Nulla viene detto dalla norma del Tuir sugli interessi passivi commerciali che invece nascono già espliciti, situazione assai ricorrente come nel caso degli interessi di dilazione. L'agenzia delle Entrate ha riconosciuto, come più volte sostenuto su queste pagine, che non deve essere eseguita alcuna distinzione tra interessi passivi commerciali impliciti ed espliciti, nel senso che entrambi sono deducibili integralmente senza considerare il tetto del 30% del Rol.

Pertanto al rigo RF 118, colonna 1, non vanno indicati gli interessi di natura commerciale in qualunque forma essi si presentino nel conto economico. Peraltro, come ha notato Assonime nella circolare 27/2010, resterebbe da chiarire se la stessa conclusione sia applicabile nel caso in cui gli interessi passivi sorgano per effetto di un finanziamento concesso da una finanziaria terza, cioè diversa dal fornitore, caso molto delicato, perché in questa ipotesi sarebbe arduo non assegnare natura finanziaria a questo ultimo rapporto.

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Tags Correlati: Agenzia Entrate | Assonime | Dichiarazioni dei redditi | F. Furlani | G. Valcarenghi | I MORATORI | L. Mambrin | Rol

 

Eccedenza di interessi attivi
Un secondo caso esaminato dalla circolare 38/E/2010 è la sussistenza di interessi attivi di periodo superiori a quelli passivi di periodo, in presenza di interessi passivi a riporto da periodo precedente. Seguendo pedissequamente le istruzioni al modello Unico, gli interessi attivi eccedenti quelli passivi di periodo, non sarebbero utilizzabili in diminuzione degli interessi passivi a riporto da periodi precedenti, sicché, in questa situazione, o vi è un Rol di periodo capiente oppure gli interessi passivi a riporto andrebbero ulteriormente rimandati alle successive dichiarazioni. L'Agenzia con un'interpretazione favorevole al contribuente, afferma invece che gli interessi attivi di periodo possono essere utilizzati per ridurre non solo gli interessi passivi di periodo ma anche quelli a riporto. In pratica nel rigo RF 118, colonna 1, potranno essere inclusi anche gli interessi passivi a riporto (che a stretto rigore letterale andrebbero collocati in colonna 4), per un importo massimo (includendo anche quelli passivi di periodo) pari agli interessi attivi.

Questa interpretazione, però, vale solo se gli interessi attivi sono eccedenti quelli passivi di periodo, poiché diversamente, gli interessi passivi di periodo vanno esposti in colonna 1 e quelli a riporto dal passato vanno esposti in colonna 4.
Nel segnalare con apprezzamento la tesi favorevole resta il rammarico generato dal fatto che l'Agenzia non si è espressa sul tema della computabilità ai fini sopra descritti, degli interessi attivi moratori, problematica assai frequenti in questi tempi di crisi di liquidità, per la quale una soluzione favorevole al contribuente sarebbe auspicabile.

ESCLUSI I CAUZIONALI
Il tetto del 30%
La circolare 38 esclude dal computo degli interessi passivi di periodo da sottoporre al tetto del 30% non solo quelli di natura commerciale, ma anche quelli derivanti da depositi cauzionali. Il motivo di questa esclusione è da individuare nella natura di detti interessi che non è finanziaria bensì ha funzioni di garanzia. Nulla viene detto sugli interessi passivi moratori, ma considerando che essi non hanno natura finanziaria bensì risarcitoria dovrebbe valere la medesima conclusione, cioè l'esclusione dal computo del 30%

I MORATORI «A FAVORE»
Gli interessi attivi
Mentre per gli interessi passivi la natura (se finanziaria o no) permette di qualificare quelli che vanno sottoposti al tetto del 30% del Rol, diversa è la situazione per gli interessi attivi. L'articolo 96 del Tuir ammette nel computo degli interessi attivi rilevanti per il calcolo sia quelli finanziari che quelli di natura commerciale. In base a questa conclusione anche gli interessi attivi moratori dovrebbero poter essere considerati a diminuzione di quelli passivi da sottoporre al vaglio del 30% del Rol

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