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Questo articolo è stato pubblicato il 05 settembre 2010 alle ore 08:04.
di Cecilia Carrara Il legislatore, con la legge di conversione 122 entrata in vigore il 31 luglio ha completato il percorso del dl 78 in tema di prededuzione per la nuova finanza nei concordati preventivi e accordi di ristrutturazioni dei debiti. Soprattutto, la legge 122 ha introdotto esenzioni dai reati di bancarotta per i pagamenti e le operazioni compiute nell'esecuzione di concordati preventivi, accordi di ristrutturazione all'articolo 182-bis e piani di risanamento dell'articolo 67, comma 3 della legge fallimentare.
Se da un lato il tipico effetto degli accordi stragiudiziali era l'esenzione da revocatoria per i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione degli stessi, dall'altro si escludeva, nel silenzio del legislatore, la possibilità di estendere a tali accordi gli effetti di prededucibilità dei crediti. L'articolo 111, comma 2, della legge fallimentare definisce prededucibili i crediti sorti «in occasione o in funzione delle procedure concorsuali»: data la natura stragiudiziale degli accordi, l'applicabilità del 111 doveva escludersi. Ancora, in caso di successivo fallimento, gli accordi stragiudiziali rimanevano esposti al rischio di responsabilità per concessione abusiva del credito e di una responsabilità penale per bancarotta.
L'articolo 48 del dl 78, come emendato in sede di conversione, prevede la prededucibilità dei crediti da finanziamenti erogati dalle banche, purché sorti in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo, e purché risultino dal piano o dall'accordo, e la prededuzione sia prevista nel provvedimento del tribunale che accoglie l'ammissione al concordato preventivo, o l'accordo di ristrutturazione sia omologato.
Ancora, sono prededucibili fino all'80% del valore i crediti da finanziamenti dei soci (in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile), ed i compensi del professionista che predispone la relazione sulla fattibilità del piano e sull'attuabilità dell'accordo, sempre se previsto dal tribunale.
Bilanciando gli interessi dei creditori, il legislatore ha poi stabilito che i crediti a cui è stato esteso il regime di prededucibilità sono esclusi dal diritto di voto e dal computo delle maggioranze ai fini dell'approvazione del concordato e della percentuale ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione.